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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute,
((sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e))
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
((9 aprile 2008))
, n. 81
, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali
((, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,))
possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.
6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi
((la disciplina attuativa e))
i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.