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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  12-8-2017

Art. 8

Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc
1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.
2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali.
3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorità responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresì, le modalità di accreditamento dell'Autorità responsabile e individua un centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.