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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 5

Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà
1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:
a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al
((15 per cento))
, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.
2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.
3. Le piste di fondo sono suddivise in:
a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
((
4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13
))
5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.
6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.