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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. 316

Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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Testo in vigore dal:  10-4-2003

Art. 3

Procedure
1. L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" in qualità di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.
2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessità, sono, altresì, avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'età previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
3. Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, è annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
4. La procedura di selezione di cui al comma 1 è articolata nelle seguenti fasi:
a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
b) eventuale visita medica di revisione;
c) accertamento dell'idoneità attitudinale;
d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
5. Allo svolgimento delle operazioni di selezione è deputata una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, presieduta da un ufficiale generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito;
b) per la visita medica preliminare;
c) per la visita medica di revisione;
d) per l'accertamento dell'idoneità attitudine.
6. Ciascuna sottocommissione è presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e può avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
7. Le modalità per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedasi nota alle premesse. Per il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), vedasi note all'art. 2.