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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 14

Deposito degli atti costitutivi
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale
((o la Federazione Sportiva Paralimpica))
alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale
((o alla Federazione Sportiva Paralimpica))
, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.