DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e  altre
                           misure urgenti) 
 
  1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-ter le parole "1° luglio 2013" sono sostituite  dalle
seguenti "1° ottobre 2013"; 
  b) il comma 1-quater e' abrogato. 
  2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre  2012
la Banca d'Italia, all'atto del versamento al  bilancio  dello  Stato
degli  utili  di  gestione,   comunica   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del  tesoro  la  quota  di
tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato  greci
presenti nel portafoglio Securities  Markets  Programme  attribuibili
all'Italia. La quota  degli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,
relativa ai  redditi  provenienti  dai  titoli  greci  detenuti  come
investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del
21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1  milioni  di
euro. 
  3. Le predette quote sono  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa  per  far
fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2. 
  4. Nelle more della procedura di cui al comma 3,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  essere  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con  emissione
di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo  di  spesa  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento 
  5. E' autorizzato un contributo in  favore  del  Chernobyl  Shelter
Fund istituito presso la Banca Europea  per  la  Ricostruzione  e  lo
Sviluppo per l'importo  complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo
e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno  2013,
di 2.000.000 euro, e le successive di  5.775.000  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017. 
  6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge  24  dicembre
2012 n. 228, le parole:  «per  euro  58.000.000,00»  sono  sostituite
dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00» . 
  6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il  servizio  civile
di cui all'articolo  19  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni
di euro per l'anno 2014. 
  7. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  6-novies   (Detassazione   di   contributi,   indennizzi   e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i
soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
di cui all'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e
indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e  la  cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1,  comma  373,
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.». 
  8-bis. All'articolo 4 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2,  dopo  le  parole:  "nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici  competenti"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20  maggio
1985, n. 222"; 
  b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
  "5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione  delle
opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici
del maggio 2012 i soggetti  attuatori,  in  deroga  all'articolo  91,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, possono affidare gli incarichi di servizi  tecnici,  per  quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori  e  direzione
dei lavori,  di  importo  compreso  tra  euro  100.000  e  la  soglia
comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando  l'obbligo  di
gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6,  del  medesimo  codice,  fra
almeno dieci concorrenti scelti da  un  elenco  di  professionisti  e
sulla base del principio di rotazione degli incarichi". 
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i  gestori  dei
servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati  dagli  eventi
sismici  del  20  e  29  maggio   2012,   cosi'   come   identificati
dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare  e
quantificare la presenza di  macerie  a  terra  miste  ad  amianto  e
pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per: 
  a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio  2013
che ha colpito il territorio di alcuni comuni gia' interessati  dagli
eventi sismici  del  20  e  29  maggio  2012,  con  riferimento  alle
conseguenze della citata tromba d'aria; 
  b) le restanti aree per i materiali  contenenti  amianto  derivanti
dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato
dagli  eventi  sismici,  per  quelli  derivanti  dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli  edifici  pericolanti  disposti  dai
comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o  comunque
svolti sui incarico dei medesimi comuni. 
  10. Sulla  base  della  quantificazione  delle  macerie  contenenti
amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente  della
Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede,
anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento  delle
procedure di  gara  per  l'aggiudicazione  dei  contratti  aventi  ad
oggetto rispettivamente: 
  a) l'elaborazione del piano di lavoro  previsto  dall'articolo  256
del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  recante  "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro",  la
rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il
loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; 
  b) lo  smaltimento  dei  materiali  di  cui  al  comma  9,  con  la
previsione  che  l'aggiudicatario  si  impegnera'  ad  applicare   le
medesime condizioni  economiche  alle  attivita'  di  smaltimento  di
materiale contenente amianto commissionate  da  soggetti  privati  in
conseguenza degli eventi di cui al comma 9. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10  provvede
il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario
delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per  gli  eventi  sismici
del maggio 2012 nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122  e
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
0083 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza. 
  11-bis. I pagamenti degli stati di  avanzamento  dei  lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal  direttore  dei
lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati,  dal  presidente
del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario
beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia  ricompresa
in  un  consorzio  o   in   un   condominio,   solo   a   fronte   di
autocertificazione ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciata
dall'impresa affidataria dei lavori con  cui  si  attesti  l'avvenuto
pagamento  di  tutte  le  fatture  scadute  dei   fornitori   e   dei
subappaltatori relative ai  lavori  effettuati  nel  precedente  SAL.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. 
  11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare  definisce  un  programma  di  interventi   finalizzato   a
provvedere  alle  bonifiche  ambientali  connesse  allo   smaltimento
dell'amianto  e  dell'eternit   derivanti   dalla   dismissione   dei
baraccamenti costruiti nei comuni della  Valle  del  Belice  indicati
all'articolo  26  della  legge  5  febbraio   1970,   n.   21.   Alla
realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel
limite di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate  alla  Regione
siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno  2009,  anche  mediante
una rimodulazione degli  interventi  e  delle  relative  risorse.  Il
riparto delle relative somme e' stabilito nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
2 agosto 2007. 
  11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "A  tal
fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con  apposita  convenzione  con  l'Associazione  bancaria   italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, al fine di concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi  sismici,
nel limite massimo di 6.000 milioni di euro". 
  11-quinquies.  Agli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
miglioramento sismico di  immobili  compresi  all'interno  del  piano
integrato di recupero del  borgo  storico  di  Spina  del  comune  di
Marsciano di cui  al  comma  3  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione
Umbria,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al   comma   1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis
e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 3-ter  (Disposizioni  in  materia  di  addizionale  regionale
all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Esclusivamente al fine
di  consentire  la  predisposizione   delle   misure   di   copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma  5,
lettera a), le regioni a statuto speciale e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano in deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  50,
comma 3, del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  come
integrato dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono  maggiorare
fino  ad  un  massimo  di  1  punto   percentuale   l'aliquota   base
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo  28
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» 
  12-bis. All'articolo 6 del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che
in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli
esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano  fermi  i
suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  da  76  a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". 
  12-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  12-quater. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  APRILE  2014,  N.  66,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  12-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L.  24  APRILE  2014,  N.  66,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  12-sexies. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  APRILE  2014,  N.  66,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  12-septies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  24  APRILE  2014,  N.  66,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,  attribuita
alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  133
del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui
all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'  destinata,
nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte  del  piano
di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5,  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di  cui  al  primo
periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83
del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania. 
  14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di
cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n.  83  del  2012  e'
erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita'  della
copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata  degli
interessi,  da  parte  del  Tavolo  tecnico  di  cui   al   comma   8
dell'articolo 16 del decreto legge  n.  83  del  2012,  nonche'  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania. 
  15. Per la regione Campania, a  decorrere  dal  2014,  e'  disposta
l'applicazione delle maggiorazioni fiscali  di  cui  all'articolo  2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito
fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all'ammortamento del corrispondente  prestito  di  cui  al
comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16,  comma
5,  del  decreto-legge  n.  83  del   2012,   per   l'intera   durata
dell'ammortamento dei medesimi prestiti. 
  16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto  legge  n.  174  del
2012 sono aggiunte infine le seguenti parole "ovvero per  la  regione
Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134". 
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di  crisi  del  settore  e  di
salvaguardare i lavoratori  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  il
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'
autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte  le  somme  residue  a
valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile
1985, n. 163 e successive  modificazioni,  a  favore  delle  medesime
fondazioni. 
  18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e' fissata al 100 per cento. 
  19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce
effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 
  20. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la
misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e'
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. 
  20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo  15,  comma  4,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento. 
  21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per
quello successivo, il versamento di acconto di cui  all'articolo  35,
comma 1, del decreto legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e'  fissato  nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31
dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. 
  22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo
62-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-quater (Imposta di consumo  sui  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo) 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  i  prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il  consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed  elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne  consentono  il  consumo,  sono
assoggettati ad imposta di consumo nella  misura  pari  al  58,5  per
cento del prezzo di vendita al pubblico. 
  2. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  e'
assoggettata alla preventiva  autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti  che  siano  in
possesso dei  medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
depositi  fiscali  di  tabacchi   lavorati,   dall'articolo   3   del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio
1999, n. 67. 
  3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla  preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi  stabiliti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  garanzia  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
periodo di imposta. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e  le
modalita' di presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione
di cui al comma 2, le procedure  per  la  variazione  dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di  tenuta
dei registri e documenti  contabili,  di  liquidazione  e  versamento
dell'imposta di consumo, anche in caso  di  vendita  a  distanza,  di
comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita  al  pubblico,
in conformita', per  quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i
tabacchi lavorati. 
  5. In attesa di una disciplina  organica  della  produzione  e  del
commercio dei prodotti di cui al comma 1,  la  vendita  dei  prodotti
medesimi e' consentita, in deroga all'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle  rivendite  di  cui  all'articolo  16  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  21  febbraio
2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma  42,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia
di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
  6. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'articolo  18.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in  caso  di
perdita di uno o piu' requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma  3.  In  caso  di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore  aggiunto
e' disposta la revoca dell'autorizzazione.". 
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
  " 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i
profili di competenza, sugli  effetti  dei  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo, al fine  di  promuovere  le  necessarie  iniziative
anche normative a tutela della salute. Ai prodotti di cui al presente
comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in
materia di divieto pubblicitario e promozionale,  nonche'  di  tutela
della salute dei non fumatori".