LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 51 
                Tutela della salute dei non fumatori 
 
  1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
    a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
    b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 
  1-bis. Il divieto di cui al comma  1  e'  esteso  anche  alle  aree
all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema  educativo  di
istruzione e di formazione ((, nonche' alle pertinenze esterne  delle
strutture universitarie  ospedaliere,  presidi  ospedalieri  e  IRCCS
pediatrici e alle pertinenze esterne dei  reparti  di  ginecologia  e
ostetricia, neonatologia e pediatria  delle  strutture  universitarie
ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS)). ((20)) 
  ((1-ter Il divieto di cui al comma 1 e'  esteso  al  conducente  di
autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a  bordo  degli
stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato  di
gravidanza.)) ((20)) 
  2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b),
devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed  il  ricambio
di aria regolarmente funzionanti. Al  fine  di  garantire  i  livelli
essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di  aria  sono  definite,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato,  le
regioni e le  province  autonome,  su  proposta  del  Ministro  della
salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali  riservati
ai fumatori nonche' i modelli dei  cartelli  connessi  all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del  comma  1,  lettera
b), devono essere adibiti ai  non  fumatori  uno  o  piu'  locali  di
superficie  prevalente  rispetto  alla  superficie   complessiva   di
somministrazione dell'esercizio. 
  4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  possono  essere  individuati
eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali  sia  consentito  fumare,
nel rispetto delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3.  Tale
regolamento deve prevedere che  in  tutte  le  strutture  in  cui  le
persone sono  costrette  a  soggiornare  non  volontariamente  devono
essere previsti locali adibiti ai fumatori. 
  5. Alle infrazioni al divieto previsto  dal  presente  articolo  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge  11  novembre
1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge
28 dicembre 2001, n. 448. 
  6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da
attivare  d'intesa  con   le   organizzazioni   di   categoria   piu'
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo,
3 e 5 entrano in vigore decorso un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del provvedimento di cui al comma 2.(6) 
  7. Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Ministro
della  salute  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e
dell'interno, sono ridefinite le procedure per  l'accertamento  delle
infrazioni, la relativa modulistica per  il  rilievo  delle  sanzioni
nonche'  l'individuazione  dei  soggetti  legittimati  ad  elevare  i
relativi  processi  verbali,  di  quelli  competenti  a  ricevere  il
rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo  17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati  a  irrogare  le
relative sanzioni.(7) 
  8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  comportano
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le  disposizioni  di
cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e  11  della  legge  11  novembre
1975, n. 584. 
  10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano  il  divieto  di
fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. 
  10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio,  per  i
profili di competenza, sugli  effetti  dei  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo, al fine  di  promuovere  le  necessarie  iniziative
anche normative a tutela della salute. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  12
SETTEMBRE 2013, N. 104,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  8
NOVEMBRE 2013, N. 128. 
  10-ter. La  pubblicita'  di  marchi  di  liquidi  o  ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile: 
    a) la dicitura: 'presenza di nicotina'; 
    b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. 
  10-quater. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e
private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti
della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle
modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. 
  10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina che: 
    a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione  degli
stessi; 
    b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal Ministero della salute; 
    c) rappresenti minori di anni diciotto  intenti  all'utilizzo  di
sigarette elettroniche. 
  10-sexies. E' vietata la  pubblicita'  diretta  o  indiretta  delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi
frequentati prevalentemente dai minori. 
  10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi  o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia
oraria dalle 16 alle 19. 
  10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di  liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
    a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; 
    b) nelle sale cinematografiche in occasione della  proiezione  di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. 
  10-novies. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da
10-ter  a  10-octies  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 
  10-decies. La  sanzione  di  cui  al  comma  10-novies  si  applica
altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla
L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che
il termine previsto dal comma 6 del presente  articolo  e'  prorogato
fino al 10 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
189) che le sanzioni amministrative  per  infrazioni  al  divieto  di
fumare, previste dal comma 7 del presente articolo sono aumentate del
10 per cento. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 24,  comma
5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del suindicato D.Lgs.