DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2014)
Testo in vigore dal: 30-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
                 (Disposizioni finali di copertura) 
 
  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del
presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno  2013.  Tale  importo
concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita'. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione
dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,
e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione
dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro  per  l'anno
2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014,  a  617,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal  2016,
ivi compreso  l'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  in
termini di maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si  provvede,
rispettivamente: 
    a) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
riduzione delle disponibilita' di competenza e di cassa, delle  spese
per consumi intermedi e  investimenti  fissi  lordi,  secondo  quanto
indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate
e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  nell'ambito  di
ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con
invarianza degli effetti  sull'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    b) quanto a 675,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato  3  al
presente decreto, per gli importi in esso indicati; 
    c) quanto a  186  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  68,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64
milioni  di  euro  per   l'anno   2013,   mediante   utilizzo   delle
disponibilita' gia' trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo; 
    c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente  riduzione   lineare   delle   dotazioni   finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili  di  parte  corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ad
esclusione degli stanziamenti  iscritti  nelle  missioni  "Ricerca  e
innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"; 
    d) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   prevista
dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,
quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  7-ter,
comma 2, del decreto - legge 26 aprile 2013, n. 43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 
    e) quanto a  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 14; 
    f) quanto a  925  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
utilizzo delle maggiori  entrate  per  imposta  sul  valore  aggiunto
derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13; 
    g) quanto a 300 milioni di euro, per  l'anno  2013,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' dei  conti  bancari  di  gestione
riferiti alle diverse  componenti  tariffarie  intestati  alla  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico.  L'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede  ad  imputare  la
suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei  predetti  conti,
assicurando l'assenza di incrementi tariffari; 
    h) per la restante parte mediante utilizzo di quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni  di
euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  490
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  ((4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del  comma  3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta  il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, da emanare entro  il  2  dicembre  2013,  stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES  e  dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai  fini  della  eventuale
compensazione delle minori entrate  che  si  dovessero  generare  per
effetto dell'aumento degli acconti.)) 
  5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e'
sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.