DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
  uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni
  di semplificazione procedimentale 
 
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui  all'articolo  1,  i
Presidenti delle Regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale
da coprire integralmente le spese occorrenti per la  riparazione,  il
ripristino o  la  ricostruzione  degli  immobili,  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,  fatte   salve   le
peculiarita' regionali. I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e  5.  In  particolare,  puo'
essere disposta: 
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia  abitativa,  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati e  delle  infrastrutture,
dotazioni  territoriali  e  attrezzature   pubbliche,   distrutti   o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,  di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese  le  attivita'  relative  agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
all'attivita' di loro proprieta'.  La  concessione  di  contributi  a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e'
valutata dall'autorita' competente entro  il  31  dicembre  2014;  il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del  contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 dicembre 2014; 
    b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,
di contributi per il  risarcimento  dei  danni  economici  subiti  da
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del
regolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in
strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
presente decreto; 
    c) la concessione  di  contributi  per  i  danni  alle  strutture
adibite ad  attivita'  sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose; 
    d) la concessione di contributi  per  i  danni  agli  edifici  di
interesse storico-artistico; 
    e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in  locali
sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli   oneri   sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse  necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei; 
    f) la concessione di contributi a favore  della  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva. 
    f-bis) la concessione  di  contributi  a  soggetti  pubblici  per
garantire lo svolgimento degli interventi  sociali  e  socio-sanitari
attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
    f-ter) la concessione di  contributi  a  soggetti  pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di  servizi  alla  persona,  nonche'  a
soggetti  privati,  senza  fine  di   lucro,   che   abbiano   dovuto
interrompere  le  proprie  attivita'   sociali,   socio-sanitarie   e
socio-educative a seguito di danni alle  strutture  conseguenti  agli
eventi sismici; 
    f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica  e
di irrigazione per la riparazione, il ripristino o  la  ricostruzione
di strutture e impianti. 
  1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di  contributi
per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione  di  beni  e  servizi
connessi agli interventi di cui al comma  1,  lettera  a),  non  sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere  d)
ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;
resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,  di
economicita' e trasparenza  nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche.
Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo  5-bis  da
effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere. 
  2. L'accertamento dei  danni  provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni esistenti o in  corso  di  realizzazione  alla
data del  20  maggio  2012  deve  essere  verificato  e  documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del  professionista
abilitato  incaricato  della  progettazione   degli   interventi   di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio  2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni. 
  3.  Il  saldo  dei  contributi  di  cui   al   presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga
completata la verifica delle agibilita'  degli  edifici  e  strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa
perizia e asseverazione da  parte  di  un  professionista  abilitato,
effettuare il ripristino  della  agibilita'  degli  edifici  e  delle
strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati
delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
  6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli
9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30
ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti  disposizioni  delle
regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti  interessati  comunicano  ai
comuni  delle  predette  regioni  l'avvio  dei  lavori   edilizi   di
ripristino da eseguirsi comunque nel  rispetto  dei  contenuti  della
pianificazione urbanistica  comunale  e  dei  vincoli  paesaggistici,
fatta eccezione, per i  fabbricati  rurali,  per  la  modifica  della
sagoma e per la riduzione della  volumetria,  con  l'indicazione  del
progettista  abilitato  responsabile  della  progettazione  e   della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'  le  costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione,
allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  settore  con  particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  sismica.  I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  dall'inizio
dei  lavori  provvedono  a  presentare  la  documentazione  non  gia'
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo  edilizio
nonche' per la presentazione dell'istanza di  autorizzazione  sismica
ovvero  per  il  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante   le
strutture. 
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto, nonche' per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori
delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito  danni
a seguito degli eventi sismici, accertati ai  soli  fini  di  cui  al
presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione
civile o dai vigili del fuoco  o  da  altra  autorita'  od  organismo
tecnico  preposti  alle   verifiche,   il   titolare   dell'attivita'
produttiva, in quanto responsabile  della  sicurezza  dei  luoghi  di
lavoro ai sensi  del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modifiche e integrazioni, deve acquisire , nei casi di cui  al  comma
8, la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a  seguito  di
verifica di  sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme  tecniche
vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale  14
gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e  depositare  la
predetta certificazione  al  Comune  territorialmente  competente.  I
Comuni trasmettono periodicamente  alle  strutture  di  coordinamento
istituite a livello territoriale  gli  elenchi  delle  certificazioni
depositate.  Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma  saranno
considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
  7-bis.  In  relazione  a  magazzini,  capannoni,  stalle  e   altre
strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari,  adibite
alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili  oppure  alla
cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e
sufficiente,   ai   fini   dell'immediata   ripresa   dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria. 
  8. La certificazione di agibilita' sismica di cui  al  comma  7  e'
acquisita  per  le  attivita'  produttive  svolte  in   edifici   che
presentano una delle  carenze  strutturali  di  seguito  precisate  o
eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal
tecnico incaricato: 
    a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
    b)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
    c) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso. 
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva  o  per
la  sua  ripresa,  nelle  more  dell'esecuzione  della  verifica   di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti,  'in  via
provvisoria,  il  certificato  di  agibilita'  sismica  puo'   essere
rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al
comma 8 o dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. 
  9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra'
essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma  8,  nelle  aree
che abbiano  risentito  di  un'intensita'  macrosismica,  cosi'  come
rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a
6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012  in
cui l'accelerazione spettrale  subita  dalla  costruzione  in  esame,
cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale
di  geofisica  e  vulcanologia,  abbia  superato  il  70  per   cento
dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle  norme  vigenti
per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme
di struttura, elementi non strutturali e  impianti,  non  sia  uscita
dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di  cui
al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione  spettrale
come  sopra  individuata  non  abbia  superato  il   70   per   cento
dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente
ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il  profilo
di  sottosuolo  corrispondente,  tale   costruzione   dovra'   essere
sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente  al
capitolo 8.3 delle norme tecniche  per  le  costruzioni,  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008, entro i termini  temporali  di  cui  al  comma  9  del
presente articolo, tenendo conto degli interventi  locali  effettuati
ai  sensi  del  comma  8.  Qualora  il  livello  di  sicurezza  della
costruzione  risulti  inferiore  al  60  per  cento  della  sicurezza
richiesta ad un edificio  nuovo,  dovranno  eseguirsi  interventi  di
miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per
cento della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
seguenti scadenze temporali: 
    a) entro quattro anni dal termine  di  cui  al  comma  9,  se  la
sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore  al  30  per  cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
    b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza
sismica risulta essere superiore al  50  per  cento  della  sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo; 
    c) entro un numero di anni ottenuto  per  interpolazione  lineare
tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per  cento
compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione: 
    

                              Ls - 30
                         4 + ----------
                                 5

    
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia  regionale
di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione
generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
Regione Lombardia, nonche'  dell'Unita'  di  progetto  di  Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei
Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la
delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti
alla meta'. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto
legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
norme regionali di attuazione. 
  12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita'  in
strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita'   delle   aziende
danneggiate,   e'   autorizzata,   previa   autocertificazione    del
mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle
autorizzazioni ambientali in corso  di  validita',  salve  le  dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro
180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per
l'avvio  del  procedimento   unico   di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2. 
  13. Al fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire  lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  13-bis.  In  sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti   ad
attivita' industriale, agricola, zootecnica o  artigianale,  anche  a
seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel  rispetto  della
normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
  13-ter.  In  deroga  al  termine   di   novanta   giorni   previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive modificazioni, le opere temporanee  dirette  a  soddisfare
l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive  nei  comuni
interessati dal sisma sono rimosse  al  cessare  della  necessita'  e
comunque entro  la  data  di  agibilita'  degli  immobili  produttivi
ripristinati o ricostruiti. 
                                                               ((18)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che
"Le  disposizioni  previste  dagli  articoli  2,  3,  10  e  11   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia".