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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27  dicembre  2002,  n.  286,  nonche'  le  delibere  del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le  quali  e'
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012  lo  stato  di  emergenza  in
ordine agli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi  urgenti  volti  al  primo
soccorso,  all'assistenza  della   popolazione   nonche'   ai   primi
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita', ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali   eventi
sismici verificatisi nelle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo  e  favorire  gli  interventi  di
ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza  alle  popolazioni
colpite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita' culturali,della giustizia,  della  difesa,  dell'
istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (4) 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  Commissari
delegati. 
  3. In seguito agli eventi sismici di cui al  comma  1,  considerati
l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine  di  favorire  il
processo di  ricostruzione  e  la  ripresa  economica  dei  territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con  le  delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012  e'  prorogato
fino  al  31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. (7) (11) (14)  (16)  (20)  (26)  (28)
(31) ((32)) 
  4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  provvedono  i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i  quali
coordinano le attivita' per la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  nelle  regioni  di  rispettiva
competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con  i  poteri
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di  cui  all'articolo  5,
comma 1, della citata legge. 
  5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli  interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti  delle  province  interessati
dal  sisma,   adottando   idonee   modalita'   di   coordinamento   e
programmazione  degli  interventi  stessi,  nonche'  delle  strutture
regionali competenti per materia. A  tal  fine,  i  Presidenti  delle
regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta
da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in  posizione
di comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  delle  risorse  assegnate  nell'ambito  della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2. 
  5-bis. I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da
effettuarsi gli interventi oggetto della presente  normativa  nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di  delega
devono essere richiamate le specifiche normative statali e  regionali
cui, ai sensi delle  vigenti  norme,  e'  possibile  derogare  e  gli
eventuali limiti al potere di deroga. (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135 come modificato dal D.L. 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012,  n.  213,
ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "Per gli anni 2012 e 2013 ai
Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, non si applicano le disposizioni  recate  dal  presente
comma, fermo restando il  complessivo  importo  delle  riduzioni  ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di
euro per l'anno 2013". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art.  6,  comma  1)  che
"Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  13,
del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L.	27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
357) che "Gli interventi per  l'assistenza  alla  popolazione  e  gli
interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  possono  essere
ammessi, nei limiti delle  risorse  ivi  previste,  anche  in  comuni
diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del  predetto
decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove  risulti  l'esistenza  di  un
nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti
ed eventi sismici". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art.  7,  comma
9-ter)  che  "Il  termine  di  scadenza  dello  stato  di   emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13, comma 01)  che  "Il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli  eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art.  11,  comma
2-bis)  che  "Il  termine  di  scadenza  dello  stato  di   emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma  44)
che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse all'attivita' di ricostruzione". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art, 15, comma
6) che "Il termine di scadenza dello stato di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
459) che " Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
764) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2023 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
408) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre
2024, al fine di garantire la continuita'  delle  procedure  connesse
con l'attivita' di ricostruzione".