DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e  dei  servizi  pubblici
  nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 
 
  1. I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati  per  i
profili  di  competenza,  stabiliscono,  con   propri   provvedimenti
adottati in coerenza con i  criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2: 
    a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli  immobili   pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici, con priorita'  per  quelli  adibiti
all'uso scolastico  o  educativo  per  la  prima  infanzia,  e  delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli  edifici  municipali,
delle  caserme  in  uso  all'amministrazione  della  difesa  e  degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Sono  altresi'  compresi
nel piano le opere di difesa del suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione.  Qualora  la  programmazione  della  rete   scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque
prioritariamente destinate a tale scopo.; 
    b) le modalita' organizzative per consentire  la  pronta  ripresa
delle attivita' degli uffici  delle  amministrazioni  statali,  degli
enti pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel  territorio
colpito dagli eventi sismici. 
  b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un  piano
di  interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  lettera
a), provvedono i presidenti delle  regioni  di  cui  all'articolo  1,
comma   2,   anche   avvalendosi   del   competente    provveditorato
interregionale alle opere  pubbliche  nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici   competenti   e   degli   enti   ecclesiastici   civilmente
riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  con  le
risorse umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  ,
sentiti,  in  merito  agli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o
educativo per la prima infanzia, le province e i  comuni  competenti.
Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera  a),  e  nei  limiti
delle risorse  all'uopo  individuate,  alle  esigenze  connesse  agli
interventi di messa  in  sicurezza  degli  immobili  danneggiati,  di
rimozione e ricovero dei beni culturali  e  archivistici  mobili,  di
rimozione  controllata  e  ricovero  delle  macerie  selezionate  del
patrimonio  culturale  danneggiato,   nonche'   per   l'avvio   degli
interventi di ricostruzione,  di  ripristino,  di  conservazione,  di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio,  si
provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa  con  il  presidente  della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,  sia
per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
  3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse  disponibili  nel  bilancio  dello  Stato   ai   fini   della
sottoscrizione di un nuovo  Accordo  di  programma  finalizzato  alla
ricostruzione ed  alla  riorganizzazione  delle  strutture  sanitarie
regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli  interventi
gia' programmati dalle medesime  regioni  nell'Accordo  di  programma
vigente, le Regioni procedono,  previo  parere  del  Ministero  della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 
  4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il  contributo
dello Stato a  favore  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto, possono essere  riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai  singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero,  ove
gia' adottati, aggiornano i piani di  emergenza  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale  termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
  5-bis.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a   porre   a
disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo  1  i
segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore
alla durata dello stato di emergenza. I  segretari  comunali,  previo
loro  assenso,  sono  assegnati  in   posizione   di   comando   alle
amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono  impiegati,
anche in deroga al relativo  ordinamento,  per  l'espletamento  delle
nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime  connesse
all'emergenza. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, comprensivi  delle  spese  documentate  di  vitto  e  alloggio
sostenute dai segretari  comunali  di  cui  al  secondo  periodo,  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma  1,  lettera  a),  i
presidenti delle regioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  possono
destinare quota parte delle  risorse  messe  a  disposizione  per  la
ricostruzione delle aree terremotate  di  cui  al  presente  articolo
anche per gli interventi  di  riparazione  e  ripristino  strutturale
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali  ed  individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo  delle
strutture cimiteriali. 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).