DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 67-septies. 
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
                sismici del 20 e del 29 maggio 2012). 
 
  1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai  territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,  dei  comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco,  Viadana,  Adria,
Bergantino, Castelnovo  Bariano,  Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,
Casteldidone, Corte de'  Frati,  Piadena,  San  Daniele  Po,  Robecco
d'Oglio, Argenta. 
  1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,  10,  11  e
11-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.122,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,
ricadenti   nei   comuni   di   Argelato,    Bastiglia,    Campegine,
Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,  Modena,  Minerbio,  Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1  e  al
comma 1-bis si provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20  e  del  29  maggio
2012, di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74. (2)(4)(16)((24)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre  2012,  n.  213  ha  disposto  (con  l'art.  11,  comma
1-quater) che "Le disposizioni del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, si applicano integralmente anche al  territorio  del  comune  di
Motteggiana.  Conseguentemente,  anche   ai   fini   della   migliore
attuazione  e  della  corretta  interpretazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e'  inserito,
nell'elenco  della  provincia  di  Mantova,   il   seguente   comune:
"Motteggiana". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
426) che "Il pagamento delle rate scadenti  nell'esercizio  2012  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  Comuni  di
cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  1°
giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'armo
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi." 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L.	27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 356) che "Il pagamento delle  rate  scadenti
nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi  e
prestiti  S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  6  giugno   2012,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle  province  dei
predetti  comuni,  trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di  entrata
in vigore del presente comma, e'  differito,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base  della  periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti  regolanti  i
mutui stessi.  Il  presente  comma  entra  in  vigore  alla  data  di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale." 
  -(con l'art. 1, comma 357) che  "Gli  interventi  per  l'assistenza
alla  popolazione  e  gli   interventi   previsti,   rispettivamente,
all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse  ivi  previste,
anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo
1  del  predetto  decreto-legge  e   dall'articolo   67-septies   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove  risulti
l'esistenza di  un  nesso  causale  accertato  con  apposita  perizia
giurata tra danni subiti ed eventi sismici." 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
503) che "Il pagamento delle rate scadenti  nell'esercizio  2015  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  differito,
senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  al   secondo   anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale"; 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dalLa L. 23 dicembre
2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 356) che "Il  pagamento
delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e  2014  dei  mutui  concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle  province  dei
predetti  comuni,  trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di  entrata
in vigore del presente comma, e'  differito,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo  alla
data di scadenza  del  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei  contratti
regolanti i mutui stessi".