DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN 
 
  1.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad  effettuare   anticipazioni   di
liquidita' alle Regioni ed alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a valere sulle  risorse  della  "Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo  1,  comma
10, al fine di favorire  l'accelerazione  dei  pagamenti  dei  debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: 
    a)    agli    ammortamenti    non    sterilizzati     antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per  cassa  delle
somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ivi
compresi i trasferimenti di  somme  dai  conti  di  tesoreria  e  dal
bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari,
come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente"
e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci  di  credito
degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. 
  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia  e
delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il  15  maggio
2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino
a concorrenza massima dell'importo  di  5.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come  risultanti
dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al  50%,  e
ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli  SP  del
2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso  alle  Regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  il  tramite  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed
e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro  il  30  novembre  2013,  e'  stabilito  il
riparto definitivo, comprensivo  anche  degli  importi  previsti  per
l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita'  fino  a
concorrenza massima  dell'importo  di  14.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente  comma  e'
effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera  a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento   alle
ricognizioni delle  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come
risultanti nei modelli  SP  relativi  al  consuntivo  2011.  Ai  fini
dell'erogazione per l'anno 2014 delle  risorse  di  cui  al  presente
comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai  sensi  del
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.  Il  decreto
di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della  Conferenza  dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed  e'  pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Le regioni e le province autonome che, a  causa  di  carenza  di
liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 10,  secondo  comma,  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera
b),  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,   trasmettono,   con
certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del   responsabile
finanziario,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimenti del Tesoro e  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
entro il 31 maggio 2013 l'istanza  di  accesso  all'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013  l'istanza
di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  3,  per
l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di  cui  al
comma 5. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
direttoriale, puo' attribuire  alle  regioni  che  ne  abbiano  fatto
richiesta, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,  entro  il  15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di  cui  al  comma  3,  nei
limiti delle somme gia' attribuite ad  altre  regioni  ai  sensi  del
medesimo comma 3, ma non richieste. 
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione  di  liquidita',   prioritariamente   volte   alla
riduzione della spesa corrente, verificate  dal  Tavolo  di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla  data  del  31  dicembre  2012  e
comprensivi di interessi nella misura prevista dai  contratti,  dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi  transattivi,  intervenuti
fra le  parti,  ovvero,  in  mancanza  dei  predetti  accordi,  dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai  quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 della citata Intesa verifica la coerenza con  le  somme  assegnate
alla singola  regione  in  sede  di  riparto  delle  risorse  di  cui
rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo periodo della presente lettera, il  piano  dei  pagamenti  puo'
comprendere  debiti  certi,  sorti  entro  il   31   dicembre   2012,
intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro  e  la  regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della  gestione  sanitaria
accentrata,  ovvero  da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla
Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma  4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento  regionale
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento  regionale  -
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  -
verificato  dal  Tavolo  di  verifica  degli   adempimenti   di   cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  l'erogazione,  da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la  regione  incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse proprie  dell'anno,  destina  al  finanziamento  del  proprio
servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la  predetta
percentuale e' rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31
marzo dell'anno successivo. ((21)) 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al  comma  3,  e
comunque in caso di avvenuto accesso alle  anticipazioni  di  cui  al
comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro  il  termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica  dei
dati contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati  patrimoniali.
Qualora  dette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano  alla
trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi  provvedano
in modo incompleto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e'  autorizzato  a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidita'
ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi  non
certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo. 
  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere
le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al  presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di
cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013,  il  termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e conseguentemente il
termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio. 
                                                                 (14) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
697)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e  successive  modificazioni,  si
interpretano nel senso che le  anticipazioni  di  liquidita'  possono
essere  registrate  contabilmente  riducendo  gli   stanziamenti   di
entrata,   riguardanti   il   finanziamento    del    disavanzo    di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto  per
finanziare spesa  di  investimento,  di  un  importo  pari  a  quello
dell'anticipazione di liquidita'". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 117, comma 3)
che "Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  disposto  all'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le   regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi  sanitari  regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione,  a
valere su risorse proprie dell'anno,  destina  al  finanziamento  del
proprio servizio sanitario regionale".