DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 256.
           Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

  1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono
essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui
((all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).
  2.  Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da
edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
  4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
    a)  rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali contenenti amianto
prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che
tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio
maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b)  fornitura  ai  lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
    c)   verifica   dell'assenza  di  rischi  dovuti  all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
    d)  adeguate  misure  per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
    e)  adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
    f)  adozione,  nel  caso  in  cui sia previsto il superamento dei
valori   limite   di  cui  all'articolo  254,  delle  misure  di  cui
all'articolo  255,  adattandole  alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
    g)  natura  dei  lavori  ((,  data  di  inizio))  e  loro  durata
presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
   i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l)  caratteristiche  delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si
intendono  utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed
e).
  5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno  30 giorni prima dell'inizio dei lavori. ((Se entro il periodo
di  cui  al  precedente  capoverso  l'organo di vigilanza non formula
motivata  richiesta  di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non  rilascia  prescrizione  operativa,  il  datore  di  lavoro  puo'
eseguire  i  lavori.  L'obbligo  del preavviso di trenta giorni prima
dell'inizio  dei  lavori  non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima  ipotesi,  oltre  alla data di inizio, deve essere fornita dal
datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.))
  6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti ((di cui all'articolo 250)).
  7.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.