LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 29-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                        (Sistemi di vendita) 
 
  La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo
di rivendite o di patentini. 
  ((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio
regionale  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   stabiliti   con
provvedimento del Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato.))