DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno  2012.  Le  risorse
finanziarie di cui al primo periodo per l'anno  2012  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. 
  1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  dall'articolo  1,  comma  13,  terzo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono  resi  definitivi
con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo  periodo
del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al  miglioramento
dei saldi di finanza pubblica. 
  1-ter. A decorrere dal ((1° ottobre 2013)), l'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto del 21 per cento e'  rideterminata  nella  misura
del 22 per cento. 
  1-quater.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  28  GIUGNO  2013,  N.  76,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). 
  2.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma  6,  dall'articolo
21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44  e  45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal  comma
1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di
euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012,  a
1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.654,563  milioni  di
euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015,  a
1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
    a) quanto  a  1.490,463  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  a
1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di  euro
per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  542,563  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
    b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
minori spese recate dall'articolo  10,  comma  2,  dall'articolo  13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5,  e  dall'articolo  21,
comma 7; 
    c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,  e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  1.000  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  dal  2013  al  2016,  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011  mediante  corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari  importo,  di  una  quota
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ». 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.