DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis 
(Credito  di  imposta  e  finanziamenti  bancari  agevolati  per   la
                           ricostruzione). 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),  b)  ed
f) , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad  interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo,  nonche'  al  risarcimento  dei  danni
subiti  dai   beni   mobili   strumentali   all'attivita'   ed   alla
ricostituzione  delle  scorte  danneggiate  e  alla  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva, e dei danni subiti da  prodotti
in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del  20  marzo  2006,  relativo  alla
protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle   denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,  nei  limiti  stabiliti
dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente  concessi,  su
apposita domanda del  soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
finanziamento  agevolato.  A  tal  fine,   i   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo
1  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  possono   contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione con l'Associazione  bancaria  italiana,  assistiti  dalla
garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
al fine di concedere finanziamenti agevolati  assistiti  da  garanzia
dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel  limite
massimo  di  6.000  milioni  di  euro.  Con  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  2. In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
6.  Il  credito  di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato. 
  3. Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 
  4. I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente  articolo.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme
erogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati
spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per
la ricostruzione. 
  4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i  danni  provocati
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  e'  riconosciuto  l'importo  di  2
milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento  della  fase  di
ricostruzione. 
  4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese  agricole  ed
agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle
banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul  conto  corrente
bancario vincolato  intestato  al  relativo  beneficiario,  in  unica
soluzione entro il 31  dicembre  2018,  e  posti  in  ammortamento  a
decorrere dalla data di erogazione degli stessi.  Alla  stessa  data,
matura in capo  al  beneficiario  del  finanziamento  il  credito  di
imposta, che e' contestualmente ceduto  alla  banca  finanziatrice  e
calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,  nonche'
le  spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla  gestione  del
medesimo  finanziamento.  Le  somme  depositate  sui  conti  correnti
bancari vincolati di cui al presente comma  sono  utilizzabili  sulla
base degli stati di avanzamento lavori  entro  la  data  di  scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e  comunque  entro
il ((31 dicembre 2023)). Le somme non utilizzate  entro  la  data  di
scadenza  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero  entro   la   data
antecedente in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti,  sono
restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con
l'Associazione  bancaria  italiana  di  cui  al  comma  1,  anche  in
compensazione del credito di imposta gia' maturato. 
  5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le  modalita'  attuativi
del presente articolo, anche al fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in  coerenza  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative  di
competenza, anche al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di
6.000 milioni di euro di cui al  comma  1  e  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6. 
  6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 
  7. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
    "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214". 
  8. Per le strette finalita' connesse alla  situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge  n.74
del 2012, e delle prefetture  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma  9  del  presente  articolo.  Ciascun  contratto  di  lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere  prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate   per   le
assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i   vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui  al  comma  28  dell'articolo  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Le  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle  graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate  dai  comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali:  l'80  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni,  il  16  per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle  prefetture.
Il  riparto  fra  i  comuni  interessati  nonche',  per  la   regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la  struttura  commissariale,  avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.  I  comuni  non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite  convenzioni  con  le
unioni o  fra  di  loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione. (20a) (32) 
  8-bis. I comuni individuati  nell'allegato  1  al  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati  ad  incrementare  le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della  spesa  di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le  amministrazioni  comunali   nel   determinare   lo   stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del  patto  di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.  Gli  stanziamenti  integrativi   sono   destinati   a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni  rese
dal personale in relazione alla gestione  dello  stato  di  emergenza
conseguente  agli  eventi  sismici  ed  alla  riorganizzazione  della
gestione ordinaria. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro  25
milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016. 
                                                             (9) (52) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6-novies, comma  1)
che "I contributi di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.135,  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive". 
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AGGIORNAMENTO (20a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
367) che "Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate  all'anno  2015  le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 27  dicembre  2013,  n.  147  come  modificata  dal  D.L.  12
settembre 2014, n. 133, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 367) che "Nel
limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in
cui confluiscono le risorse finanziarie  relative  all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3-bis,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le
possibilita' assunzionali di cui al comma  8  del  medesimo  articolo
3-bis". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che
"Le disposizioni previste [...] dall'articolo 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 [...] si applicano, ove risulti  l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in  provincia  di
Brescia".