DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2022)
Testo in vigore dal: 30-3-2000
                               Art. 3
              Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF
             e rideterminazione delle aliquote erariali

  1.   A  decorrere  dall'anno  2000,  le  aliquote  dell'addizionale
regionale  all'IRPEF  dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste
dall'articolo  50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4
per cento.
  2.   A   decorrere   dal   2001  le  aliquote  dell'IRPEF  previste
dall'articolo   11,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  22  dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti
percentuali.
  3.  L'acconto  dell'IRPEf  e'  ridotto,  relativamente  al  periodo
d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.