DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
    Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed  esigibili  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre  2011,
n.  183,  con  certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del
responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze,  entro  il  30  aprile  2013  l'anticipazione  di  somme  da
destinare  ai  predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle  province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
  2. Le somme di cui al comma 1 da  concedere,  proporzionalmente,  a
ciascuna  regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  15  maggio  2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. 
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi  i  pagamenti  in
favore degli enti  locali,  comprensivi  di  interessi  nella  misura
prevista dai contratti, dagli  accordi  di  fornitura,  ovvero  dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti,  ovvero,  in  mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la  regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e  c)
del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo  istituito  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal  Ragioniere  generale
dello Stato o da un suo delegato, e composto: 
    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero  dell'economia
e delle finanze o suo delegato; 
    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato; 
    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato. 
  5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento;
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di  cui  al  comma  precedente,  rilasciata  dal  responsabile
finanziario  della  Regione  ovvero  da  altra  persona   formalmente
indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 
  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente  articolo  deve
riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via  prioritaria
di parte capitale, anche perenti, nei confronti  degli  enti  locali,
purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori,  nella  loro  totalita'.  Tali  risorse
devono,  ove  nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli   enti   locali
prioritariamente  per  il  pagamento  di  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i  quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della  Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti  degli  enti
locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun  ente  locale  o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce  formale
certificazione alla Ragioneria  generale  dello  Stato  dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle  relative
registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in  relazione  ai
debiti gia' estinti dalla Regione alla data del  30  settembre  2013,
ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte  della
Regione  nei  restanti  casi.  La  Ragioneria  generale  dello  Stato
comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende
noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al
tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per  le  finalita'
di cui al presente comma, anche  i  rappresentanti  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province  d'Italia.
Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali  il
riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione  siciliana,  il
principio di cui al  presente  comma  si  estende  anche  alle  somme
assegnate agli enti locali dalla  regione  e  accreditate  sui  conti
correnti di tesoreria regionale. (11) 
  6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite  le
modalita' e la tempistica di certificazione e  di  raccolta,  per  il
tramite delle Regioni, dei  dati  relativi  ai  pagamenti  effettuati
dalle pubbliche  amministrazioni  con  le  risorse  trasferite  dalle
Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. 
  7.  L'ultimo  periodo  della   lettera   n-bis),   del   comma   4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'  sostituito
dal seguente: "L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.". 
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si  provvede
con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati  acquisiti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  ai  sensi  del
comma 460, dell'articolo 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
effettua entro il 15 settembre il  monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione
e  provincia  autonoma,   rispettivamente,   in   base   al   decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All'esito del  predetto  monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune  di  esse
un'insufficienza e  per  altre  un'eccedenza  del  plafond  di  spesa
assegnato,  dispone  con  decreto   direttoriale,   per   l'anno   di
riferimento, la  rimodulazione  del  quadro  di  riparto  del  limite
complessivo  al  fine  di  assegnare  un  maggiore  o  minore  spazio
finanziario  alle  regioni  e  province  autonome  commisurato   alla
effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
Il  decreto  direttoriale   di   cui   al   periodo   precedente   e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                                                               ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 28,  comma  1,  lettera
a)) che a decorrere dalla di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 6-bis, introdotto nel presente articolo dal  suddetto  decreto,
sono soppressi il quarto e il quinto periodo del comma 6. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
697)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e  successive  modificazioni,  si
interpretano nel senso che le  anticipazioni  di  liquidita'  possono
essere  registrate  contabilmente  riducendo  gli   stanziamenti   di
entrata,   riguardanti   il   finanziamento    del    disavanzo    di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto  per
finanziare spesa  di  investimento,  di  un  importo  pari  a  quello
dell'anticipazione di liquidita'".