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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo
sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 agosto 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
 
  01.  Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali   di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. 
  02. Al solo scopo di consentire alle  amministrazioni  centrali  di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  03.  Il  Governo  adotta  misure  intese   a   consentire   che   i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa. 
  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,
sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e  2.500
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
"saldo netto da finanziare". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14  SETTEMBRE
2011, N. 148. 
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
"e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il  primo
periodo, e' inserito il  seguente:  "Le  proposte  di  riduzione  non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196". 
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. (6) 
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data. 
  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono  sostituite  dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del
Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
imposte indirette, inclusa l'accisa."; 
    b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre
2013", sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012";  nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013". 
  7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente:  "Nella  ipotesi  prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo  l'amministrazione
competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio
pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento". 
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi"; 
    b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012"; 
    d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013"; 
    e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per  1.700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013". 
  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
    b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
periodo sostituire le parole "di cui ai primi  due  periodi"  con  le
seguenti: "di cui al primo periodo". 
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013"; 
    c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. Per assicurare la razionalita'  del  sistema  tributario  nel  suo
complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
sistema medesimo e' informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi  scaglioni  di  reddito
stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
dalla legge statale, nel rispetto del  principio  di  progressivita'.
Resta fermo che  la  soglia  di  esenzione  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita unicamente in ragione del possesso di  specifici  requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito  al  di  sotto
del  quale  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto
limite, la stessa si applica al reddito complessivo. 
  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 e'
complessivamente ridotto di un  importo  fino  alla  totalita'  delle
maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione
dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da  1  a  6,  del
presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i   comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a
statuto ordinario,  370  milioni  di  euro  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni
di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione
superiore a  5.000  abitanti.  La  soppressione  della  misura  della
tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella  allegata
al  decreto  ministeriale  27  novembre   1998,   n.   435,   recante
"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma  11,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la  determinazione  delle
misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione",  ha  efficacia  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, anche  in  assenza  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma  6,
del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per  tali  atti  soggetti  ad
IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto
determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  percepiscono  le
somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente  loro
spettanti. (3) 
  12-bis.  Al  fine  di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, ((per gli anni dal 2012  al
2021)), la quota di cui all'articolo 2, comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento. 
  12-ter. Al fine di rafforzare  gli  strumenti  a  disposizione  dei
comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni"  sono  inserite
le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le  parole:  "soggetti
passivi" sono inserite le seguenti:  "nonche'  ai  relativi  consigli
tributari"; 
    b) al comma terzo,  la  parola:  "segnala"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano"; 
    c) al comma quarto, la parola:  "comunica"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano"; 
    d) al  comma  quinto,  la  parola:  "puo'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario possono"; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza". 
  12-quater. COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.  201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (2) 
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il  fondo
di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge
compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo'  essere
attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella
classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e'
comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 
  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
  15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o  contratte",  dopo  le
parole: "concedere prestiti" sono  inserite  le  seguenti:  "o  altre
forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010"
sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi  membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,". 
  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla
seguente: "dipendente"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita' al"; 
    c) al quarto periodo, le parole: "presentano  la  domanda",  sono
sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'". 
  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
fondi analoghi. 
  19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria.". 
  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  "2025",
"2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
"2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026". 
  21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico"  sono  inserite
le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011. 
  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
del rapporto di lavoro."; 
    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per
raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
nell'amministrazione,". 
  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011. 
  23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le  quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni  e
per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata,
puo' essere disposta la deroga al  predetto  blocco  del  turn  over,
previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da  parte  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS), della  necessita'  di  procedere
alla suddetta deroga  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
livelli  essenziali  di  assistenza,  il  conseguimento  di  risparmi
derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario  o  in  regime  di  autoconvenzionamento,  nonche'   la
compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera  e  con
gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano  di
rientro,  ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma   restando   la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. 
  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione,
del 1º maggio, festa del lavoro, e  del  2  giugno,  festa  nazionale
della Repubblica, in modo tale che, sulla  base  della  piu'  diffusa
prassi europea, le stesse cadano il  venerdi'  precedente  ovvero  il
lunedi' seguente la prima domenica immediatamente  successiva  ovvero
coincidano con tale domenica. 
  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000
milioni di euro. 
  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data  del  28  aprile  2008,  e'   sufficiente   una   determinazione
dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
  26-bis.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo. 
  26-ter. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011,  N.
183. (2) 
  26-quater. Il Commissario di  cui  ai  commi  precedenti  non  puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale. 
  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, e' sostituito dal seguente: "17.  Il  Commissario  straordinario
del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti
della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle
anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate
a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. 
  28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, dopo le parole: "della  Confederazione  generale  dell'industria
italiana" sono inserite le seguenti  parole:  ",  di  R.ETE.  Imprese
Italia". 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della
legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di
cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio
2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle
fattispecie ivi indicate. 
  31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
amministrazioni centrali dello Stato.". 
  33-bis. All'articolo 36 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente: 
  "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate  alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in  bilancio,  quali
residui,  non  oltre  l'esercizio  successivo   a   quello   cui   si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un anno". 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  28,  comma
11-bis) che "Le misure di cui all'articolo 1, comma 12,  periodi  dal
terzo  al  quinto,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio 
nazionale". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 30, comma 1,
lettera c)) che "al comma 12-quater, le parole: «Le  disposizioni  di
cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: 
«Le disposizioni di cui al comma»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 34) che "L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro  per  l'anno
2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1,  comma  6-ter)
che"il termine previsto dall'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre  2011,  n.  148,  per  l'INPS  e'  prorogato  all'atto  del
riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.