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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1998, n. 435

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1 gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;
Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;
Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;
Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;
Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;
Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.
2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998 Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998

Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". Si riporta il testo degli articoli 51, 56 e 66:
"Art. 51 (Imposte e tasse abolite). - 1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione,
sono effettuati anche successivamente a tale data".
"Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le province possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità.
È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile, si applica un'imposta
pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale".
"Art. 66 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'art. 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
- La legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 356 del 31 dicembre 1977.
- Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27 si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata".
- Il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, concernente le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
Il comma 17 dell'art. 17 è il seguente:
"17. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 48 a 55, della citata legge n. 549/1995:
"48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata.
49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.
51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.
52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.
53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo.
54. A decorrere dal 1 gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonché a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club d'Italia".
- Si riporta il testo degli articoli 8, commi da 1 a 4, e 17, comma 39, della citata legge n. 449/1997:
"Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). - 1. All'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienze e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione
in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrato fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione e dell'imposta di registro".
"Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di
veicoli). - (Omissis).
39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta
il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della più volte citata legge n. 449/1997, si veda nelle note alle premesse.