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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1927
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
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Testo in vigore dal:  29-7-2003
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri:

1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

3° il registro per le trattrici agricole.

Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.

((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili))
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