DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-6-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  ((1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  9  sono  dovuti
dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  9
e' effettuato in favore della regione dove ha luogo  il  consumo  del
gas naturale. 
  3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1995, e'  presentata,  in  copia,  anche  alla
regione competente per territorio, nel termine previsto dal  medesimo
comma 13. 
  4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali
a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.))