DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
         Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  1°  luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge  n.  78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
  2. Una quota, fino a 314 milioni di  euro,  delle  risorse  di  cui
all'articolo  24  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  regioni  a  statuto
ordinario per  le  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale,  anche
ferroviario,  connesse  all'acquisto  del  materiale   rotabile.   Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto  di  stabilita'
interno. 
  3. A decorrere dall'anno 2011  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto  di  stabilita'.  Entro  il
mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  definisce,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il  periodo  2012-2014,
gli obiettivi di incremento dell'efficienza  e  di  razionalizzazione
del trasporto pubblico  locale  nel  suo  complesso,  le  conseguenti
misure da adottare entro il  primo  trimestre  del  2012  nonche'  le
modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo
di cui al presente comma. Con la predetta  intesa  sono  stabiliti  i
compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo  1,  comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  tra  i  predetti  compiti
sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione  dell'intesa  e
la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo,  che
e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (5)
(4) ((21)) 
  4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  17,  dopo  il  comma  11-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
     «11-ter.  Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo  dei  processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in  armonia  con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri  per  i  servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e  3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive  modificazioni,  dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone  dovuto  per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a  lunga
percorrenza,  non  forniti  nell'ambito  di  contratti  di   servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente  costruite  o
adattate per  l'alta  velocita',  attrezzate  per  velocita'  pari  o
superiori a 250 chilometri orari. 
      11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui  al  comma
11-ter, conformemente al diritto comunitario e  in  particolare  alla
direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007,  nonche'  ai  principi  di  equita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita', e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  l'ufficio  di
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei  costi  dei  servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui al citato comma  11-ter,  senza
compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto  su
rotaia  al  quale  si  applica,  ed  e'  soggetta  ad   aggiornamento
triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono  eccedere
quanto necessario per coprire  tutto  o  parte  dei  costi  originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,  tenendo  conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un  margine  di  utile
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 
      11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono  integralmente  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere utilizzati per  contribuire  al  finanziamento
degli oneri  dei  servizi  universali  di  trasporto  ferroviario  di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
al citato comma 11-ter»; 
    b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini  di  cui
al comma 1,  l'ufficio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che svolge le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'
dotato di  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  delle
risorse   economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta."; 
      2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
        "1-ter. All'ufficio di cui al  comma  1-bis  e'  preposto  un
soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di  indiscusse  moralita'   e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19,  commi  4,
5-bis, e  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. La proposta e'  previamente  sottoposta  al
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
entro 20 giorni dalla  richiesta.  Le  medesime  Commissioni  possono
procedere all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica  tre  anni  e  puo'
essere  confermato  una  sola  volta.  La  carica   di   responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma  1-bis  non
puo'  esercitare  direttamente  o  indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici,  ne'
avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti  nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica  fino  alla
scadenza dell'incarico.". 
  5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e  con  lo
scopo di  assicurare  l'organico  completamento  delle  procedure  di
trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e
dall'esercizio delle funzioni. 
  6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. 
  7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta  di  12,5
milioni di euro per l'anno 2011. 
  8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i   trattati   internazionali,   e   gli   obblighi   di    carattere
internazionale,  in  qualsiasi  forma  assunti,  dai   quali   derivi
l'impegno, anche se meramente  politico,  di  adottare  provvedimenti
amministrativi o  legislativi  che  determinano  oneri  di  carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario. 
  9. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2011,  la  spesa  di  64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per  la  gestione  dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF). 
  10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1  allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale" 
  11. I crediti derivanti dalle  gestioni  di  ammasso  obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di  cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli  interessi  maturati  a  decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti.  Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza  delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata,  per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla  Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere  all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, aventi  ad  oggetto  i  suddetti  crediti,  sono  dichiarati
estinti d'ufficio con  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le  modalita'
di cui sopra.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in
giudicato restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si  provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma  250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che
il fondo di cui al presente articolo, comma 3, e' incrementato di 800
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 9, comma  1)
che "Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore
del  trasporto  pubblico  locale,  all'articolo  21,  comma  3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  le
parole: «struttura paritetica da  istituire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della  predetta
Conferenza»". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012,  n.
228 ha disposto (con l'art. 16-bis,  comma  2,  lettera  c))  che  "A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati: 
  [...] 
  c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive: modificazioni; 
  [...]".