DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 25-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                                    Art. 24 
                 Attuazione della decisione 2003/193/CE 
    in materia di recupero di aiuti illegittimi 
 
      1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 
    2003/193/CE della Commissione, del 5  giugno  2002,  il  recupero
    degli aiuti  equivalenti  alle  imposte  non  corrisposte  e  dei
    relativi interessi conseguente  all'applicazione  del  regime  di
    esenzione fiscale previsto dagli  articoli  3,  comma  70,  della
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge
    30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge 29 ottobre 1993, n.  427,  in  favore  delle  societa'  per
    azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
    pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle  leggi
    sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
    18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato dall'Agenzia delle  Entrate
    ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15  febbraio
    2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile
    2007, n. 46, secondo i  principi  e  le  ordinarie  procedure  di
    accertamento e riscossione previste per le imposte  sui  redditi.
    Per il recupero dell'aiuto  non  assume  rilevanza  l'intervenuta
    definizione in base agli istituti di cui alla legge  27  dicembre
    2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni. 
      ((1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai 
    fini del  recupero  degli  aiuti  equivalenti  alle  imposte  non
    corrisposte e dei relativi interessi, non assumono  rilevanza  le
    plusvalenze derivanti dalle operazioni  straordinarie  realizzate
    dalle societa'  di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  della  corretta
    determinazione della base  imponibile,  gli  accertamenti  emessi
    dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso  integrati
    o modificati  in  aumento  mediante  la  notificazione  di  nuovi
    avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute  in
    base  agli  accertamenti  integrativi  deve  avvenire  entro   il
    quindicesimo giorno successivo alla  data  di  notifica  di  tali
    accertamenti.)) 
      2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non 
    corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati
    ai  sensi  dell'articolo  3,   terzo   comma,   della   decisione
    2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione  a
    ciascun periodo di imposta nel quale  l'aiuto  e'  stato  fruito,
    deve essere effettuato tenuto  conto  di  quanto  gia'  liquidato
    dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
    15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge
    6 aprile 2007, n. 46. 
      3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi 
    di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni  dalla
    data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  contenenti
    l'invito  al   pagamento   delle   intere   somme   dovute,   con
    l'intimazione che, in caso di  mancato  versamento  entro  trenta
    giorni  dalla   data   di   notifica,   anche   nell'ipotesi   di
    presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ad
    iscrizione a ruolo a  titolo  definitivo  della  totalita'  delle
    somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.  Non
    si fa luogo, in  ogni  caso,  all'applicazione  di  sanzioni  per
    violazioni di natura tributaria e di ogni altra  specie  comunque
    connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
    Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
    della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. (4) 
      4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base 
    alle disposizioni di cui  al  capo  V  del  regolamento  (CE)  n.
    794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri
    di calcolo approvati dalla Commissione europea  in  relazione  al
    recupero dell'aiuto di Stato C57/03,  disciplinato  dall'articolo
    24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di  interesse  da
    applicare  e'  il  tasso  in  vigore  alla   data   di   scadenza
    ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle  imposte
    non corrisposte con  riferimento  al  primo  periodo  di  imposta
    interessato dal recupero dell'aiuto. 
      5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 
    del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. 
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    AGGIORNAMENTO (4) 
      Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni 
    dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto (con l'art.  7,  comma
    2-bis) che il comma 3 del presente articolo 24, si interpreta nel
    senso che il termine di centoventi  giorni  ivi  previsto  e'  di
    natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si
    esercita, ai sensi dell'articolo 43 del  decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive
    modificazioni, entro i termini  ivi  previsti  che  decorrono  da
    quello di cui all'articolo 27, comma 3,  della  legge  18  aprile
    2005, n. 62, nella formulazione  vigente  prima  dell'entrata  in
    vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio
    2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile
    2007, n. 46.