LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per  lo
             sviluppo del trasporto ferroviario di merci 
 
  1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in 
relazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   dei
trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69  del
Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione  dei
servizi, in attesa della stipula del contratto di  servizio  pubblico
per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista  per  lo
stesso anno e per lo stesso  contratto  dal  bilancio  di  previsione
dello  Stato.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  a  corrispondere  alla  societa'  Trenitalia  spa,  alle
singole scadenze, le somme spettanti. 
  2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da 
sottoporre  al  regime  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  sono
regolati con contratti di servizio pubblico da  sottoscrivere  almeno
tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non  inferiore
a  cinque  anni,  con  possibilita'  di   revisioni   annuali   delle
caratteristiche  quantitative  e  qualitative   dei   servizi   senza
necessita' di procedere a modifiche contrattuali.  Il  Ministero  dei
trasporti  affida,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,   i
contratti di servizio con i  quali  sono  definiti  gli  obblighi  di
servizio  pubblico,  i  relativi  corrispettivi,  nell'ambito   delle
risorse iscritte nel bilancio pluriennale  dello  Stato,  nonche'  le
compensazioni spettanti alla societa' fornitrice. ((17)) 
  3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono 
sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
del  CIPE,  da  esprimere  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
trasmissione. 
  4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il 
Governo,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un  regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  disciplinare  gli
interventi di cui al  comma  5  del  presente  articolo,  nonche'  la
materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e
a criteri e modalita' per l'erogazione della  connessa  contribuzione
pubblica. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  sono
abrogate  le  disposizioni  vigenti,  anche  di   legge,   con   esso
incompatibili. 
  5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio 
con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   con
un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo  annuo  di
treni completi di trasporto  combinato  o  di  merci  pericolose,  e'
riconosciuto  un  contributo   in   funzione   dei   treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora  a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il  90
per  cento,  il   diritto   di   percepire   il   contributo   decade
automaticamente. Per trasporto  combinato  si  intende  il  trasporto
merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore  effettuano  la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di  merci
pericolose, anche in carri  tradizionali,  si  intende  il  trasporto
delle  merci  classificate  dal  regolamento  internazionale  per  il
trasporto di merci pericolose (RID).  La  misura  del  contributo  e'
stabilita  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite  ai
sensi del comma 6. 
  6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti,  e'  istituito  un  fondo  denominato
"Fondo per la contribuzione agli investimenti  per  lo  sviluppo  del
trasporto  merci  per  ferrovia,  con  particolare   riferimento   al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti", per  il  quale  sono  autorizzati  limiti  di
impegno  quindicennali  di  14.500.000  euro  per  l'anno  2002,   di
5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per  l'anno
2004, quale concorso dello Stato agli  oneri  derivanti  da  mutui  o
altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il  75  per  cento  di
tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui
al comma 5. 
  7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui 
al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna  annualita'  del
triennio,  e'  finalizzato  al  rilascio  di  un  contributo  per   i
treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a  favore  delle
imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere  un  accordo  di
programma con i Ministeri competenti, previo accordo con  le  imprese
di settore, per il trasporto combinato e  accompagnato  delle  merci.
Per trasporto combinato si intende il trasporto di  merci  effettuato
con le modalita' definite al comma 5; per trasporto  accompagnato  si
intende il  trasporto  di  merci,  caricate  su  veicoli  adibiti  al
trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali. 
  8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di
consulenza  per  elaborare  studi  di  settore   a   supporto   della
definizione degli interventi dello Stato  disciplinati  dal  presente
articolo e per l'assistenza tecnica per la  gestione  delle  relative
procedure. 
  9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388,  e'  abrogato.  Le  infrastrutture  ferroviarie  per  le   quali
risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 8, comma 6-bis,  del  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni, previa  integrazione  degli
accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma  3,
del  medesimo  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  16
novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite  alle  regioni
territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo  8,
comma 4, del  citato  decreto  legislativo  n.  422  del  1997.  Alla
realizzazione degli  interventi  funzionali  al  potenziamento  delle
infrastrutture    ferroviarie    delle    linee    Parma-Suzzara    e
Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse
nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed  internazionale,  si
provvedera' attraverso una  intesa  generale  quadro,  con  la  quale
saranno individuate le risorse necessarie. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 
14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per  l'anno  2003  e
32.500.000 euro a decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
4-quaterdecies) che "E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di  cui
all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto  2002,
n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi  ai  servizi  di
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al  regime
degli  obblighi  di  servizio  pubblico  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa".