DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di
                 missioni di pace e segreto di Stato 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  16. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  17. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  19. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  20. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  23. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  24. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  25. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  29. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  30. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  32. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  33. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  34. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  35. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  36. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  37. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  38. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  39. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  40. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  42. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  43. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  44. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  45. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  46. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  47. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  49. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  50. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  51. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  52. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  53. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  54. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  55. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  56. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  57. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  58. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  59. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  60. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  61. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  62. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  63. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  64. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  65. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  66. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  67. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  68. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  69. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  70. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  71. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  72. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
   a) all'articolo 4, comma 3, la  lettera  l)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "l)  assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite   dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  ai  fini  della  tutela
amministrativa  del  segreto  di  Stato  e   delle   classifiche   di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; "; 
   b) all'articolo 9: 
    1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle
seguenti: "disposizioni esplicative"; 
    2) al comma 3: 
     2.1)  al  primo  periodo,  le  parole  "altre   classifiche   di
segretezza" sono sostituite dalle seguenti:  "classifiche  segreto  e
riservatissimo"; 
     2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche  di  segretezza"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tre  classifiche  di  segretezza
citate"; 
   c) all'articolo 42: 
    1) al comma  1,  le  parole  "e  siano  a  cio'  abilitati"  sono
soppresse; 
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.   Per   la   trattazione   di   informazioni   classificate
segretissimo, segreto e  riservatissimo  e'  necessario  altresi'  il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).". 
  74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle  Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  puo'  essere
prorogato per due ulteriori semestri per un contingente  di  militari
incrementato con ulteriori  1.250  unita',  destinate  a  servizi  di
perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti  e  obiettivi
sensibili in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
personale e' posto a disposizione dei  prefetti  delle  province  per
l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente  necessario.  Ai  fini
dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di  cui  al
presente comma, si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine  e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per  l'anno  2009  e  di
39,5 milioni di euro per l'anno 2010. (39) (41) (42) (43)  (46)  (47)
((48)) 
  75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui al comma 74 nei servizi di  perlustrazione  e  pattuglia  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge  n.  92
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008,
e successive modificazioni,  corrisposta  al  personale  delle  Forze
armate. Quando non e' prevista la corresponsione  dell'indennita'  di
ordine  pubblico,  l'indennita'  di  cui  al  periodo  precedente  e'
attribuita anche al personale delle Forze di  polizia  impiegato  nei
servizi  di  vigilanza  a   siti   e   obiettivi   sensibili   svolti
congiuntamente al personale  delle  Forze  armate,  ovvero  in  forma
dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal  medesimo  personale.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  2,3
milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di  euro  per  l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma  18,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e,  per  l'anno  2010,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (39)
(41) (42) (43) (46) (47) ((48)) 
  76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a  missioni
internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e  fino
al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
472)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto  alla  criminalita'
ed  al  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi  sensibili,
fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente  pari  a  4.800
unita' di personale delle Forze armate". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
377)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo  svolgimento
del prossimo vertice tra  i  sette  maggiori  Paesi  industrializzati
(G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,  commi
74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017,  limitatamente  ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego  di  un
contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L.
11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.
46-novies, comma 1) che "Al  fine  di  rafforzare  i  dispositivi  di
sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette  maggiori
Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  377,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio  2017,
di 2.900 unita'". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
688)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050  unita'
di personale delle Forze armate". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
132)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050  unita'
di personale delle Forze armate". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1023)  che  "Al  fine  di  assicurare,  anche   in   relazione   alle
straordinarie  esigenze  di  prevenzione   e   di   contrasto   della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione  degli  interventi  di
cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, nonche'  di  quelli  previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di  7.050  unita',
dal 1° luglio 2021 al 30 giugno  2022  di  un  contingente  di  6.000
unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente  di
5.000 unita' di personale delle Forze armate". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al
fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e di contrasto della criminalita' e  del  terrorismo,  la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi  di  vigilanza  di
siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno  2021  di  un
contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022  di
un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre
2023 di un contingente di  5.000  unita'  di  personale  delle  Forze
armate".