LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23. 
 
                      (Formazione del bilancio) 
 
    1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in
sede di formulazione degli schemi degli  stati  di  previsione  della
seconda sezione del medesimo disegno di  legge,  tenuto  conto  delle
istruzioni fornite annualmente con apposita circolare  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, i Ministri,  anche  sulla  base  delle
proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione
agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai  sensi  dell'articolo
22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento
dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle
stesse risorse. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 
    1-bis. Al fine di garantire tempestivita'  nell'erogazione  delle
risorse a decorrere dall'anno  2017,  con  il  disegno  di  legge  di
bilancio di  previsione,  possono  essere  iscritte  negli  stati  di
previsione della  spesa  di  ciascuna  amministrazione  e  in  quello
dell'entrata importi  corrispondenti  a  quote  di  proventi  che  si
prevede  di  incassare  nel  medesimo  esercizio   per   le   entrate
finalizzate per legge al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e'
commisurato  all'andamento  dei  versamenti  registrati  nei  singoli
esercizi del triennio precedente a quello di  iscrizione  ovvero  nei
singoli esercizi successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge che dispone la destinazione delle entrate al  finanziamento  di
specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti  iscritti
in  bilancio  alle  effettive  somme   riscosse   nell'esercizio   di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con  il
disegno  di  legge  ai  fini  all'assestamento  delle  previsioni  di
bilancio di cui all'articolo 33, comma 1. 
    1-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  per   ciascuna   unita'
elementare  di   bilancio,   ai   fini   della   gestione   e   della
rendicontazione  delle  proposte  da  parte  dei  responsabili  della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e  di
cassa, sono formulate mediante  la  predisposizione  di  un  apposito
piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il  quale  contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si  prevede  di  effettuare
nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione  di
cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da
quella destinata al pagamento  delle  somme  da  iscrivere  in  conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si  adeguano
a  tale  piano,  fermo   restando   l'ammontare   complessivo   degli
stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. (16) (17) 
    2.   Il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   valuta
successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra  gli  obiettivi
perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste  per  la  loro
realizzazione, tenendo anche conto  dello  stato  di  attuazione  dei
programmi in corso e dei risultati conseguiti negli  anni  precedenti
in termini di efficacia e di efficienza  della  spesa  nonche'  della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in  sede  di
formazione del bilancio e gli effettivi risultati della  gestione.  A
tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto  anche
delle risultanze illustrate nella nota integrativa al  rendiconto  di
cui all'articolo 35, comma 2, delle  risultanze  delle  attivita'  di
analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. (16) (17) 
    3. Con la seconda sezione del disegno di legge di  bilancio,  nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica ((programmati)), per  motivate
esigenze,  all'interno  di  ciascuno  stato  di  previsione,  possono
essere: 
    a) rimodulate in via compensativa le dotazioni  finanziarie  ((di
spesa di parte corrente e in conto capitale previste  a  legislazione
vigente, relative ai fattori legislativi,  di  cui  all'articolo  21,
comma 5, lettera b), ivi incluse le  dotazioni  finanziarie  relative
alle autorizzazioni di spesa in conto capitale  rimodulate  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa
rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di  competenza
e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei  pagamenti  di
cui al comma 1-ter del presente articolo)) restando comunque precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare  spese
correnti; 
    b) rifinanziate, definanziate e  riprogrammate,  per  un  periodo
temporale anche pluriennale, le dotazioni  finanziarie  di  spesa  di
parte corrente e in conto capitale previste  a  legislazione  vigente
relative ai fattori legislativi di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b). 
    3-bis. Con la seconda sezione del disegno di  legge  di  bilancio
possono essere  disposte  anche  regolazioni  meramente  quantitative
rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti. 
    3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno  di  legge  di
bilancio  sono  indicati,  per  ciascun  Ministero  e   per   ciascun
programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui  si  propone
la modifica  ai  sensi  del  presente  articolo  e  i  corrispondenti
importi. Tali allegati sono aggiornati al  passaggio  dell'esame  del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
    4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata  e  di  spesa,
verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano  il  disegno
di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 
    5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui
al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli  stanziamenti  previsti
dalla legge di bilancio approvata. (16) (17) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla L. 4  agosto
2016, n. 163, ha disposto  (con  l'art.  9,  commi  1  e  2)  che  le
modifiche di cui ai commi 1-ter, 2 e 5-bis del presente articolo  non
decorrono piu' dal 1  gennaio  2017  ma  dal  16  giugno  2016.  Tali
modifiche, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini  della
definizione del disegno di legge di bilancio.