DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo
in materia di investimento delle risorse finanziarie  degli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  di  conflitti  di
interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli
iscritti, nonche' sugli obblighi relativamente alla governance  degli
investimenti  e  alla  gestione   del   rischio.   Entro   sei   mesi
dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel  rispetto  di
quanto  disposto  dallo  stesso,  gli  enti  previdenziali   adottano
regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di  cui
al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
  6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e
29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della
salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni  attualmente  svolte
dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa'  di
cui al presente comma e' stabilito in sede di  costituzione  in  euro
15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la
titolarita' delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
profili patrimoniali, finanziari e statutari. 
  7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari  a  15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
n. 220. 
  8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma  6,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'». 
  9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di  cui  al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese: 
    a) le attivita' di conservazione, restauro e  valorizzazione  del
patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla
societa' ai sensi del comma 8; 
    b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni,  nonche'   la   produzione   documentaristica   basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). 
Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attivita'  di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricomprese
attivita'  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per  conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. 
  10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal  Ministro,  che  assegna  le
risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi  per  il
personale. 
  11. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la societa'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202,  e'  trasferita  alla  Societa'
Fintecna s.p.a. o a societa'  da  essa  interamente  controllata.  Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e
ai  sensi  del  comma   12.   Entro   trenta   giorni   dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria  provvede  a  deliberare  la
messa in liquidazione della societa'. 
  12. Entro i trenta giorni successivi  alla  messa  in  liquidazione
della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre  periti
designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e  uno  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine  di
effettuare,  entro  novanta  giorni,   una   valutazione   estimativa
dell'esito  finale  della  liquidazione  della  societa'  trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti  e'  determinato  con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione
deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per
la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della
societa',  che  e'  corrisposto  dalla  societa'   trasferitaria   al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Al  termine  della
liquidazione  della  societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore
importo e' attribuito alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore
stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il
collegio dei periti  determina  annualmente  l'entita'  dei  rimborsi
dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attivita'  culturali  alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di
gestione della societa' in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero
per i beni e le attivita'  culturali  fara'  fronte  con  le  risorse
destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163 e successive modificazioni. 
  13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il
trasferimento al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo  5-bis
del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del  trasferimento  a  favore  di  Cinecitta'  Luce  s.p.a..  Per  il
trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui  al
comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di  apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie
dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale
effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o
indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
denominato. 
  15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione
subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
  16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il  15  dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze". 
  17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  che  li
esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il
Ministero  dello  sviluppo   economico   e   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  18-bis.  I  poteri  di  indirizzo  in  materia  di   promozione   e
internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di  indirizzo
strategico in materia di promozione  e  internazionalizzazione  delle
imprese, elaborate dal Comitato  interministeriale  per  il  made  in
Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per quanto riguarda  la
programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  e,  per  le  materie  di  propria
competenza, dal  Ministro  con  delega  al  turismo  e  composta  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, o  da  persona  dallo  stesso
designata,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente  della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai  presidenti,
rispettivamente, dell'Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, della  Confederazione  generale
dell'industria italiana,  di  Alleanza  delle  Cooperative  italiane,
della Confederazione italiana della piccola e media industria privata
e dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da  un  rappresentante
del settore  artigiano,  individuato,  a  rotazione  annuale,  tra  i
presidenti   di   Casartigiani,   della   Confederazione    nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa, di  Confartigianato
imprese  e  da  un  rappresentante   del   settore   del   commercio,
individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e
di Confesercenti. Ai componenti della cabina di  regia  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il  made  in
Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare  e  coordinare
le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione  delle
imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 
  18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese  e  del
made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri  dell'economia  e
delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste  e  del  turismo.  ((Alle  riunioni  del  Comitato))  possono
partecipare altri Ministri  aventi  competenza  nelle  materie  poste
all'ordine del giorno  nonche',  quando  si  trattano  argomenti  che
interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il  presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome o un presidente di regione o di provincia  autonoma  da  lui
delegato. 
  18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM  con  cadenza  almeno
quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e  ne  definiscono
le modalita' di funzionamento. 
  18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: 
    a)  coordinamento  delle  strategie  e  dei   progetti   per   la
valorizzazione, la tutela e la  promozione  del  made  in  Italy  nel
mondo; 
    b)  esame  delle  modalita'  esecutive  idonee  a  rafforzare  la
presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; 
    c) individuazione dei  meccanismi  di  salvaguardia  del  tessuto
industriale nazionale e di incentivazione  delle  imprese  nazionali,
anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione  di
regimi sanzionatori o alla  presenza  di  ostacoli  tariffari  e  non
tariffari sui mercati internazionali, al  fine  di  prevedere  misure
compensative per le imprese coinvolte; 
    d)  valutazione  delle  iniziative  necessarie  per  lo  sviluppo
tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie  da
parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; 
    e) monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure  da  parte  delle
amministrazioni competenti; 
    f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli  e
ritardi  nella  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle   priorita'
indicati anche in sede europea. 
  19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla  normativa  vigente  e  le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi  dalla
data  di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione   e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  e
all'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinate
all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di
sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  A  decorrere
dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati  interessati.
Con decreto del Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono indicate le modalita' applicative e la  struttura
amministrativa  responsabile  per  assicurare  alle  singole  imprese
italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici
e le  possibilita'  di  accesso  alle  agevolazioni  disponibili  per
favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree
di interesse all'estero. 
  20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del
fondo di cui al comma 19 e' adottata con decreto del  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  d'intesa  con  il
Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  tenuto
conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al  comma  18-bis.
Sul decreto di cui al  primo  periodo  e'  acquisita  l'intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  20-ter. Il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  riferisce  annualmente  alle  Camere   sull'andamento
dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di
cui  al  comma  20-bis,  sulla  base  di  una  relazione  predisposta
dall'Agenzia. 
  21. Sono organi dell'Agenzia il presidente,  nominato,  al  proprio
interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro dello
sviluppo economico. I membri del consiglio  di  amministrazione  sono
scelti tra persone dotate di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,
alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel  settore.  La
carica  di   componente   del   consiglio   di   amministrazione   e'
incompatibile  con  incarichi  politici  elettivi.  Le  funzioni   di
controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei
revisori, composto di tre membri ed un  membro  supplente,  designati
dai   Ministeri   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, dello sviluppo  economico  e  dell'economia  e  delle
finanze, che nomina anche il supplente. La  presidenza  del  collegio
spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
I membri del consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  durano  in
carica quattro anni e  possono  essere  confermati  una  sola  volta.
All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della  revisione  legale
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  22.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento e controllo della struttura  dell'Agenzia,  secondo  le
modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula,  d'intesa  con
il  presidente,  proposte  al  consiglio  di   amministrazione,   da'
attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal  consiglio
di amministrazione ed alle  disposizioni  operative  del  presidente,
assicurando     altresi'     gli     adempimenti     di     carattere
tecnico-amministrativo relativi alle  attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili  per
una sola volta. Al direttore generale  non  si  applica  il  comma  8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, in conformita'  alle  norme  di  contenimento  della
spesa pubblica e, comunque, entro i limiti  di  quanto  previsto  per
enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del
presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi
26-bis,  primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se   dipendenti   di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione
si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
  24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera  lo
statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di  450  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti,  attraverso  il  Ministero  degli  affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
  24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia  e  delle
risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di  funzionamento
di cui al comma 26-ter, sono istituite 4  posizioni  dirigenziali  di
livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non  generale
sono rideterminate in 33 unita'. Nelle  more  dello  svolgimento  dei
concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fino a 3  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale di  nuova  istituzione  possono  essere  conferiti  mediante
interpello  riservato  a  dirigenti  di  seconda  fascia  dei   ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di
interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la  spesa  di  euro  517.092  annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  25. L'Agenzia opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
diplomatiche e consolari con  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con
il  medesimo  decreto  e'  individuato,  su  proposta  del  direttore
generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero
nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale
all'estero puo'  essere  notificato  secondo  le  procedure  previste
dall'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna  sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile
dell'ufficio e' accreditato  presso  le  autorita'  locali  in  lista
diplomatica. Il restante personale  e'  notificato  nella  lista  del
personale   tecnico-amministrativo.   Il    personale    dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza  e
coordinamento dei  Capi  missione,  in  linea  con  le  strategie  di
internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina  di  regia
di cui al comma 18-bis. 
  26. In sede di prima applicazione, con i decreti di  cui  al  comma
26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  450
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
Rappresentanza stessa. 
  26-bis. Con uno o piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo  di  cui
al comma 19 e'  determinata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  e'  destinata
all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. 
  26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre  che  dai
contributi di cui al comma 26-ter, da: 
    a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di  progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
    b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
    c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
    d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
  26-quinquies.   L'Agenzia   provvede   alle   proprie   spese    di
funzionamento e alle spese  relative  alle  attivita'  di  promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
  26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo  strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al  comma  18-bis,  adottate
dal Ministero dello sviluppo  economico  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri per quanto di competenza,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede  entro  sette  mesi
dalla costituzione a: 
    a)  una  riorganizzazione  degli  uffici  di  cui  al  comma   25
mantenendo in Italia  soltanto  gli  uffici  di  Roma  e  Milano.  Il
Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura  possono  definire
opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
    b) una rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
    c) una concentrazione delle attivita' di promozione  sui  settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
  26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del  soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
tabelle di corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  26-octies. I dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
  26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 
  27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
  28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore
ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento
dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,
nonche'  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialita'   nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in  Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La
consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti
del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.