DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle
commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi
previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ed  al  consiglio
tecnico scientifico di cui all'art.  7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame
delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite
dai cittadini italiani nei territori ceduti  alla  Jugoslavia,  nella
Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie  ed  in
altri Paesi, istituita dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114,  al
Comitato di consulenza globale e di garanzia per  le  privatizzazioni
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno
1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo  1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
n. 114. (11) (124) 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30
euro a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal
presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,
contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La
disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle  universita'  ,  enti  e
fondazioni  di  ricerca  e  organismi  equiparati,  alle  camere   di
commercio, agli enti del  servizio  sanitario  nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali  ed   assistenziali   nazionali,   alle   ONLUS,   alle
associazioni di promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici
individuati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. (25) 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della  legge
23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  le
indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre
utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti
di  organi  di  indirizzo,  direzione  e   controllo,   consigli   di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2017,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le
disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli  altri  commissari  straordinari,  comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. (30) (124) 
  4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi di  rilascio  dell'autorizzazione  del  Consiglio  dei  Ministri
prevista  dal   presente   comma   l'incarico   si   intende   svolto
nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed
i  compensi  dovuti  dalla  societa'  o  dall'ente  sono  corrisposti
direttamente  alla  predetta  amministrazione  per  confluire   nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del  personale  non  dirigenziale.".  La  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data  di
entrata in vigore del presente provvedimento. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti  gli  enti
pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. (4) (7) 
  6. Nelle societa' inserite nel conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   nelle   societa'   possedute
direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla  data  di
entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all'articolo  2389,  primo  comma,  del
codice civile, dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La  disposizione  di
cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza  del
consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica alle societa' quotate e alle loro controllate. 
  7.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne   alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi
ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed
incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre   2009   n.196,   incluse   le   autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di
ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio  e
consulenza  connessi  ai   processi   di   privatizzazione   e   alla
regolamentazione del settore finanziario , non puo' essere  superiore
al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento  di
incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano
alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento,  l'avanzamento
e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (95) (124) 
  8.  A  decorrere  dall'  anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'.
Al fine di ottimizzare la produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni,  a  decorrere
dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri  eventi
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,
nonche' da parte degli enti e delle strutture  da  esse  vigilati  e'
subordinata alla preventiva autorizzazione del  Ministro  competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
messaggi e discorsi ovvero  non  sia  possibile  l'utilizzo,  per  le
medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze   da   remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni  caso  gli  eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese  destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al  di  fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha  diritto
a percepire compensi per lavoro  straordinario  ovvero  indennita'  a
qualsiasi titolo. Per le magistrature e  le  autorita'  indipendenti,
fermo  il  rispetto  dei  limiti   anzidetti,   l'autorizzazione   e'
rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno
e,  per  le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.   Le
disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai   convegni
organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli
incontri   istituzionali   connessi   all'attivita'   di    organismi
internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia,  nonche',  per  il   2012,   alle   mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche'  dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le  attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. (42) (52) (68) (95) (124) 
  9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
sponsorizzazioni. (95) 
  10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  11. Le societa', inserite nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni
pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al
controllo del collegio sindacale. (68) 
  12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all'estero,   con
esclusione delle  missioni  internazionali  di  pace  e  delle  Forze
armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco,
del  personale  di  magistratura,  nonche'  di  quelle   strettamente
connesse  ad  accordi  internazionali   ovvero   indispensabili   per
assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di
spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi
eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato
dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
lo  svolgimento  di  compiti  ispettivi,  a  quella  effettuata   dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  lo
svolgimento  delle  attivita'   indispensabili   di   tutela   e   di
valorizzazione del patrimonio culturale e a quella  effettuata  dalle
universita' nonche' a quella effettuata dagli  enti  di  ricerca  con
risorse derivanti da  finanziamenti  dell'Unione  europea  ovvero  di
soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti  pubblici
destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto le diarie per le  missioni  all'estero
di  cui  all'art.  28  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute;  la
predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali  di
pace e a quelle comunque effettuate dalle  Forze  di  polizia,  dalle
Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con  decreto
del Ministero degli  affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e  i  limiti
concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e  alloggio  per  il
personale inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18  dicembre
1973, n.836 e 8 della  legge  26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
disposizioni  di  attuazione,   non   si   applicano   al   personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e  cessano  di  avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettive. (42) (95) (103) (124) 
  13. A decorrere dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, per attivita' esclusivamente di formazione deve  essere
non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta  nell'anno  2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita'  di
formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i  propri  organismi  di  formazione.  Gli  atti  e  i
contratti posti in essere in violazione della disposizione  contenuta
nel  primo  periodo  del  presente   comma   costituiscono   illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La  disposizione
di cui al presente comma non si applica all'attivita'  di  formazione
effettuata dalle Forze armate , dal Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia  tramite  i  propri  organismi  di
formazione, nonche' dalle universita'. (95) (124) 
  14.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi;
il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e   per   i   servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Non
si applica, altresi', alle  autovetture  utilizzate  dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari. (124) 
  15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009,  n.  14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.". 
  16. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la
somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla
Societa'  Fintecna  S.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un
patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'
trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per
l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e
in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,
entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione
economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base
della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati  uno  dalla  societa'  trasferitaria,  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il  predetto
Ministero dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra
l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari  per  la
liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di
funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,
individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la
liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del
patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed  e'  versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al  fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota  del  30%  e'  di
competenza della  societa'  trasferitaria  in  ragione  del  migliore
risultato conseguito nella liquidazione. (11) 
  17. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali -  Isai
s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi  16  e  17
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o  denominato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. 
  20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo.  Ai  fini  ed  agli  effetti  di  cui  al  periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno. Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita',  tempi
e criteri per  l'attuazione  del  presente  comma.  Ai  lavori  della
Conferenza  Stato-Regioni  partecipano   due   rappresentanti   delle
Assemblee  legislative  regionali   designati   d'intesa   tra   loro
nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti  dell'Assemblea,  dei
Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli  5,
8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del  parametro
e' considerato al fine della definizione,  da  parte  della  regione,
della puntuale applicazione della disposizione recata in  termini  di
principio dal comma 28  dell'articolo  9  del  presente  decreto.  In
aggiunta alle risorse accantonate ai sensi  del  secondo  periodo,  a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di  investimento,  da
attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno  rispettato  il
parametro di virtuosita' di cui al terzo periodo  secondo  i  criteri
definiti con il decreto di cui al quarto periodo. ((126)) 
  21. Le somme  provenienti  dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui al  primo  periodo
del  comma  6,  sono  versate  annualmente   dagli   enti   e   dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale , nonche' alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. (124) 
  21-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
  21-ter. COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
  21-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
  21-quinquies.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate  specifiche  disposizioni  per  disciplinare  termini  e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale  da
garantire  la  massima  celerita'   del   versamento   del   ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque
entro dieci giorni dalla notifica  del  provvedimento  di  sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di  dissequestro,
esclusivamente del ricavato  dell'alienazione,  in  ogni  caso  fermi
restando i limiti di cui al citato articolo 2  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di  beni
e valori sequestrati. 
  21-sexies. Per gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme  restando  le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192,  le  Agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono
assolvere alle disposizioni del  presente  articolo,  del  successivo
articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti
in materia di contenimento della spesa  dell'apparato  amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio  dello
Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni  previste  sui  capitoli
relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge.  Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
comma 3  del  presente  articolo,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 22, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  all'articolo  27,  comma  2,  e
all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le
predette Agenzie possono conferire incarichi  dirigenziali  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della  necessita'  di
garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
Agenzie   possono   conferire   incarichi   dirigenziali   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n.  165
del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e  ai  ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato  previo  collocamento  fuori
ruolo,  comando  o  analogo  provvedimento   secondo   i   rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti  le
misure percentuali previste dal predetto articolo  19,  comma  6,  e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato
delle singole Agenzie.(49) (57) 
  21-septies. All'articolo 17, comma 3, del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" e' soppressa. 
                           (4) (23) (38) (50) (101) (103) (107) (109) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
2-quaterdecies) che "E' differita al 1° gennaio  2012  l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite  di  spesa
di 2 milioni di euro". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al  comma
5 del presente articolo, limitatamente all'ente di cui alla legge  21
novembre 1950, n. 897, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella  1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 5 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011, limitatamente all'ente  di
cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto: 
    - (con l'art.  5,  comma  2-bis)  che  "La  disposizione  di  cui
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti  per  legge
che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente  alla
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e
alla   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione   integrata
ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle  stesse  comunque
non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248"; 
    - (con l'art.  14,  comma  16)  che  "Il  corrispettivo  previsto
dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  14,  comma
2-bis)  che  "E'  differita  al  1º   gennaio   2013   l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni, per le federazioni sportive e le  discipline  sportive
associate iscritte al Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 35, comma 2-bis) che
il comma 2 del presente articolo  si  interpreta  nel  senso  che  il
carattere onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e
della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che  comunque   ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto  (con  l'art.  5,  comma  14)  che
"Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
409)  che  "E'  prorogata   al   1°   gennaio   2014   l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
Federazioni sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al
CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "In
via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui
ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31  maggio  2010,
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010  n.122,
non si applicano agli enti locali coinvolti  nell'organizzazione  del
grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle  spese  connesse
all'organizzazione del grande evento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
611, lettera h)) che la presente modifica si applica "con riferimento
alle norme in  materia  di  contenimento  della  spesa  dell'apparato
amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della  presente
legge, nel  senso  che  le  agenzie  fiscali  possono  esercitare  la
facolta'  di  cui  all'articolo  6,  comma  21-sexies,   del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento  per
ciascun anno del quinquennio ivi  previsto  quale  assolvimento,  per
l'anno precedente, delle disposizioni indicate." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
13) che "E' differita al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo
6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art.  15,  comma  2-bis)
che "La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno degli anni  2014
e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in  materia  di  comunicazione  e
promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO  2015.  La
regione  Lombardia  rimodula   e   adotta   misure   alternative   di
contenimento della spesa corrente al fine di  compensare  il  maggior
esborso per le finalita' di cui  al  periodo  precedente,  garantendo
comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi,  cosi'  come
stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
8-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 8-bis  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 22, comma 5-quater)
che "Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di  promozione
del territorio, dello sviluppo economico e della  cultura  in  ambito
locale, i  vincoli  di  contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui
all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, non si applicano alle  spese  per  la  realizzazione  di  mostre
effettuate da regioni ed enti locali o da  istituti  e  luoghi  della
cultura di loro appartenenza". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con  l'art.  57,  comma  2,
lettera b)) che "A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai  loro
organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  nonche'  ai  loro
enti  strumentali  in  forma  societaria  cessano  di  applicarsi  le
seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della
spesa e di obblighi formativi: 
  [...] 
  b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e
per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della  salute  e'
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  3,  comma  1)  che  "La  presente
ordinanza ha validita' di novanta  giorni,  a  decorrere  dalla  data
odierna". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27,  ha  disposto  (con  l'art.  2-bis,  comma  1,
lettera a)) che "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del  COVID-19  e  di  garantire  i
livelli essenziali di assistenza nonche' per  assicurare  sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub-intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato  dal
Consiglio dei ministri con deliberazione in  data  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,
possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  74,  comma  4)  che  "Al  fine  di
assicurare    l'azione    del    Ministero    dell'interno,     anche
nell'articolazione   territoriale   delle   Prefetture    -    Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento  dei  compiti  ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,
la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie,  pulizia  e  acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale ed euro 1.000.000 per  acquisti  di  prodotti  e  licenze
informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni  e'  disposta
in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 al fine di assicurare la sostituzione  temporanea
del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
e' prorogato al 15 ottobre 2020. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
e' prorogato al 31 dicembre 2020. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (124) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  14  settembre  -  14  ottobre
2022, n. 210 (in G.U. 1ª  s.s.  19/10/2022,  n.  42),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi l, 3, 7,  8,  12,
13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010,  n.
122, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua  applicazione
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1°
gennaio 2017 al 31  dicembre  2019,  che  le  somme  derivanti  dalle
riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
819) che "L'autorizzazione di spesa di  cui  all'ultimo  periodo  del
comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".