DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 28-bis 
      (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,  comma  4,  e
dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla  qualifica
di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici  avviene,
per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal  servizio  dei
soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma  3-bis.  A  tal
fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano,
per il triennio successivo,  il  numero  dei  posti  che  si  rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza del personale  dirigenziale
di ruolo di prima fascia e la programmazione  relativa  a  quelli  da
coprire mediante concorso)). 
  ((2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che  la  posizione
da    ricoprire    richieda    specifica    esperienza,     peculiare
professionalita' e attitudini  manageriali  e  qualora  le  ordinarie
procedure  di  interpello  non  abbiano  dato  esito   soddisfacente,
l'attribuzione   dell'incarico   puo'    avvenire    attraverso    il
coinvolgimento  di  primarie  societa'  di  selezione  di   personale
dirigenziale e la successiva valutazione delle  candidature  proposte
da parte di una commissione indipendente  composta  anche  da  membri
esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  Nei  casi  di
cui al presente comma non si applicano i limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con  contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L'applicazione della  disposizione  di  cui  al
presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie)). 
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  che
abbiano  maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nei   ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di  studio  e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
generali di equivalenza stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previo parere della  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sentito  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni  che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale  di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni  funzioni  di  livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero  del  personale
appartenente  all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di   un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 
  ((3-bis. Al fine di  assicurare  la  valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui  al  comma  3
definiscono gli ambiti di competenza da valutare  e  prevedono  prove
scritte e orali, finalizzate alla valutazione  comparativa,  definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono
nominati  membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica)). 
  4. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1  sono  assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento  dell'incarico,
sono tenuti all'espletamento  di  un  periodo  di  formazione  presso
uffici amministrativi di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o  di  un
organismo comunitario  o  internazionale  ((secondo  moduli  definiti
dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione)).  In  ogni  caso  il
periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla  conclusione
del concorso. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113)). 
  6. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentita la  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche  conto  di  quanto
previsto nell'articolo 32. 
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici  di  cui  al  comma  4,  una  valutazione   del   livello   di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l'immissione in ruolo di  cui  all'articolo  70,
comma 13. 
  8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di  formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono  a  carico  delle
singole  amministrazioni  nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) (89) (104) 
                                                              ((106)) 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino
alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al  presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre  2015  sono  sospese  le
modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,  n.  21,
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione  dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo  e  comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2016  sono  sospese  le  modalita'   di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165." 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,  n.  19,
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione  dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo  e  comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2017  sono  sospese  le  modalita'   di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017,  n.
205, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione
dei processi di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018 sono sospese le  modalita'  di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2019  n.
162, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione
dei processi di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020 sono sospese le  modalita'  di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2020  n.
183, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione
dei processi di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 sono sospese le  modalita'  di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla L.  6  agosto  2021,  n.  113,  ha
disposto (con l'art. 2, comma 15)  che  "Fino  alla  conclusione  dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo  e  comunque
non  oltre  il  31  ottobre  2021  sono  sospese  le   modalita'   di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165".