DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 5-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31.
       (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero)

  La  composizione,  per  numero  e  qualificazione  del personale, e
l'organizzazione  di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun
ufficio   consolare  di  I  categoria  sono  determinate  dall'azione
specifica  che  rappresentanze  ed  uffici  sono  chiamati a svolgere
nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle  diverse  esigenze di servizio, posti per il personale a seconda
dei compiti da assolvere. L'azione della rappresentanza diplomatica e
dell'ufficio   consolare  e'  svolta,  direttamente  o  a  mezzo  del
personale  che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che,
come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
  Al  servizio  ((delle  rappresentanze  diplomatiche  e degli uffici
consolari))   e'  adibito  esclusivamente  personale  di  ruolo  e  a
contratto  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,  salvo quanto
diversamente   disposto   dall'art.   168  ed  il  caso  di  missione
temporanea.
  E'  vietato  il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso
uffici  all'estero,  di  qualifiche  diplomatiche  e  consolari  e di
accreditamenti  di  qualsiasi  genere, salvo per questi ultimi quanto
puo'  essere  disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta
del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
  Restano   ferme  le  norme  che  disciplinano  l'assegnazione  alle
rappresentanze   diplomatiche   di   addetti   militari,   navali  ed
aeronautici.