DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                   Addizionale regionale all'IRPEF 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto  ordinario
puo',  con  propria   legge,   aumentare   o   diminuire   l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
base e' pari a 1,23 per cento sino alla  rideterminazione  effettuata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo  periodo.  La  maggiorazione
non puo' essere superiore: 
    a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
    b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
     c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. (2) 
  2. Fino al 31 dicembre 2011,  rimangono  ferme  le  aliquote  della
addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla  aliquota
di base, salva la facolta' delle medesime regioni  di  deliberare  la
loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
  3.  Resta  fermo  il  limite  della  maggiorazione  di  0,5   punti
percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.  La
maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali  non  trova  applicazione
sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve  assicurare  un  gettito  che,
unitamente a quello derivante dagli altri tributi  regionali  di  cui
all'articolo  12,  comma  2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei
trasferimenti  regionali  ai  comuni,  soppressi  in  attuazione  del
medesimo articolo 12. 
  4. Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale. 
  5. Le regioni, nell'ambito della addizionale  di  cui  al  presente
articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni  in  favore
della famiglia, maggiorando le detrazioni previste  dall'articolo  12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.
Le regioni adottano altresi' con propria legge misure  di  erogazione
di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
il cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata
anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni
di cui al presente comma. 
  6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
orizzontale  di   cui   all'articolo   118,   quarto   comma,   della
Costituzione, le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
presente articolo,  possono  inoltre  disporre,  con  propria  legge,
detrazioni  dall'addizionale  stessa  in  luogo  dell'erogazione   di
sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di  sostegno  sociale
previste dalla legislazione regionale. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  6  si  applicano  ((a
decorrere dal 2015)). 
  8. L'applicazione delle detrazioni previste dai  commi  5  e  6  e'
esclusivamente a carico del bilancio della regione che le  dispone  e
non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello  Stato.  In
ogni caso deve essere garantita la previsione  di  cui  al  comma  3,
ultimo periodo. 
  9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e  6
e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal  deficit
sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n.  191  del  2009,
per mancato rispetto del piano stesso. 
  10. Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla  vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
dai deficit sanitari. 
  11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'
esclusivamente a carico del bilancio della  regione  e  non  comporta
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  all'articolo
15. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che
"Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "L'aliquota di cui
al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano".