DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44. 
             Partecipazione dei comuni all'accertamento 
 
  I comuni partecipano all'accertamento  dei  redditi  delle  persone
fisiche secondo le disposizioni del presente  articolo  e  di  quello
successivo. 
  L'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  dei  comuni   le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio  fiscale  dei  soggetti  passivi  ((che  abbiano  stipulato
convenzioni con l'Agenzia delle entrate)). 
  Il comune  di  domicilio  fiscale  del  contribuente  segnala  all'
Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti
nelle  dichiarazioni  presentate  dalle  persone  fisiche  ai   sensi
dell'articolo 2,  indicando  dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti  e
fornendo ogni  idonea  documentazione  atta  a  comprovarla.  PERIODO
ABROGATO  DAL  D.L.  31  MAGGIO  2010,   N.   78,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30  LUGLIO  2010,  N.  122.  Dati,  fatti  ed
elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono  essere
segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. 
  Il comune di domicilio fiscale del  contribuente,  con  riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma comunica  entro  ((trenta))
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  Il comune per gli adempimenti previsti dal  terzo  e  quarto  comma
puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti  pubblici
che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di  accertamento,
nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
riservatezza.