DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-7-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43.
                         (Base pensionabile)

  Ai  fini  della  determinazione  della  misura  del  trattamento di
quiescenza  dei  dipendenti  civili, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo  stipendio  o  dall'ultima  paga  o  retribuzione e dagli
assegni   o   indennita'  pensionabili  sottoindicati,  integralmente
percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
    a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti  prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    b)  assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti
dalla  legge  15  novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di
ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
    c)   indennita'   ed   assegno  personale  pensionabile  previsti
dall'articolo  1  della  legge  16  novembre  1973,  n.  728,  per il
personale   di  ruolo  e  non  di  ruolo,  compreso  quello  operaio,
dell'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
    d)  assegno  annuo  previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1
ottobre  1973,  n.  580,  convertito nella legge 30 novembre 1973, n.
766,  per  il personale insegnante delle universita' e degli istituti
di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
    e)  assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio
1973,  n.  477,  per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
    f)   indennita'   e   assegno   personale  pensionabili  previsti
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale
di  ruolo  e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
    g)  assegno  personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
  Agli  stessi  fini,  nessun  altro  assegno  o indennita', anche se
pensionabile,  possono essere considerati se la relativa disposizione
di  legge  non  ne  preveda  espressamente  la valutazione nella base
pensionabile. (2) (4b) ((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  29  aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
il presente articolo 43 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (4b)
  La  L.  3  aprile 1979, n. 101 ha disposto (con l'art. 20, comma 1)
che  "Ai  fini  della  determinazione  della base pensionabile di cui
all'articolo  43  del  testo  unico  delle  norme  sul trattamento di
quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonche'   del  trattamento  di  previdenza  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1032, l'ultimo
stipendio  integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote
mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento
periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che   "Per  le  cessazioni  dal  servizio  successive  alla  data  di
decorrenza  economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o  nei  livelli  retributivi  ai fini della determinazione della base
pensionabile  di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15  e  16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di  previdenza  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".