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LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
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Testo in vigore dal:  1-9-1973
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Art. 12



Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1 settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.
A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.
Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))