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LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
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Testo in vigore dal: 24-6-1975
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e  con  l'osservanza  dei
principi e dei  criteri  direttivi  appresso  indicati,  uno  o  piu'
decreti con valore di legge ordinaria: 
    a) per la disciplina  unitaria  del  nuovo  stato  giuridico  del
personale docente,  direttivo  ed  ispettivo  della  scuola  materna,
elementare, secondaria ed  artistica  e  di  ogni  altra  istituzione
scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi  necessari
da peculiari finalita', e del personale di ogni altra  categoria  che
svolga  funzioni  direttive  o  docenti  nelle  scuole  od   istituti
d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'"; 
    b) per la conseguente  revisione  della  posizione  del  predetto
personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta
valutazione economica delle funzioni docente e direttiva  nonche'  al
riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso  quello
dei direttori delle accademie di belle arti e  dei  licei  artistici,
con  forme  opportune  di  decentramento  a   livello   regionale   o
provinciale; 
    c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del
trattamento economico del personale non insegnante  delle  scuole  di
cui alla precedente lettera a)  e  dei  convitti  nazionali  e  degli
educandati femminili dello Stato nonche' dei  convitti  annessi  agli
istituti di istruzione tecnica e professionale; 
    d) per la istituzione e il riordinamento degli organi  collegiali
di  governo  degli  istituti  e  scuole  materne  e   di   istruzione
elementare, secondaria ed artistica. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
La L. 19 maggio 1975, n. 167 (in G.U. 9/6/1975 n.  149)  ha  disposto
(con l'articolo unico) che  "E'  prorogato  al  31  ottobre  1975  il
termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per
l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti  norme
per: 
  1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello
di circolo  o  d'istituto  e  dello  stato  giuridico  del  personale
direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni  scolastiche  che
perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo
1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento  degli
organi collegiali di cui al presente numero  1)  saranno  finalizzati
all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli  specialisti
che operano in modo  continuativo  nella  scuola  sul  piano  medico,
socio-psico-pedagogico  e  dell'orientamento  e,  nel  consiglio   di
circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore.  Per
la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione
degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio
nazionale, consentendo anche  la  partecipazione  del  rappresentante
legale degli istituti che ospitano gli alunni; 
  2) l'attuazione dei commi terzo e  quarto  dell'articolo  19  della
stessa legge n. 477; 
  3) l'attuazione dell'ultimo  comma  dell'articolo  4  della  stessa
legge n. 477, che dovra' riguardare: 
    a) l'adattamento  della  disciplina  dello  stato  giuridico  del
personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di  ruolo
alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche  e  culturali
italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee; 
    b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la
permanenza  all'estero,  nonche'  per  il   rientro   in   territorio
metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a); 
    c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione  delle  relative
dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il  trattamento  economico
del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle  iniziative
scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo  1971,  n.
153. 
  Le dotazioni organiche del  predetto  personale  sono  determinate,
entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del  Ministro  per  la
pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli
affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione,
sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli  alunni  iscritti
ai corsi. Il personale  docente  non  di  ruolo  che  abbia  prestato
servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative  ha
diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso  al  ruolo
istituito a norma della presente lettera c); 
    d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.  416,  alle
istituzioni   scolastiche   italiane   funzionanti    all'estero    e
all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3  marzo  1971,
n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali". 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale  con  sentenza  12  -  18
novembre 1976, n. 226  (in  G.U.  la  s.s.  24/11/1976,  n.  314)  ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo  unico,  n.
3, (che ha modificato l'art. 1).