DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione 
 
  1.   Il   trattamento   pensionistico    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,
compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  2  dello  stesso
decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro  il  mese
successivo  alla  cessazione  dal  servizio.  In  ogni  caso   l'ente
erogatore, entro la predetta data, provvede a  corrispondere  in  via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per  cento  di  quello
previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli. 
  2. Alla liquidazione dei trattamenti  di  fine  servizio,  comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma  1,  loro  superstiti  o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede  decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili   nell'amministrazione,   decorsi   dodici   mesi   dalla
cessazione del rapporto di lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi
diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i  quali
sono dovuti gli interessi. (24) (26) 
  3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio  dal  29
marzo al 30  giugno  1997  e  loro  superstiti  o  aventi  causa,  il
trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio
1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle analoghe  prestazioni  erogate  dall'Istituto  postelegrafonici,
nonche'  a  quelle  relative  al  personale  comunque  iscritto  alle
gestioni dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione nei casi  di  cessazione  dal  servizio  per  inabilita'
derivante o meno da  causa  di  servizio,  nonche'  per  decesso  del
dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e'  tenuta
a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione  dal  servizio,
la  necessaria  documentazione  all'ente  previdenziale  che   dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi
alla ricezione della documentazione medesima, decorsi  i  quali  sono
dovuti gli interessi. (24) 
  6.  I  dipendenti  pubblici  che  abbiano  presentato  domanda   di
cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  I  dipendenti  gia'
cessati per causa diversa dal compimento  dei  limiti  di  eta'  sono
riammessi  in  servizio  con  effetto  immediato  qualora  presentino
apposita istanza entro il  predetto  termine  e  non  abbiano  ancora
percepito, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
trattamento di fine servizio, comunque denominato. 
                                                          (27) ((29)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  23)
che  "Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
484) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1 gennaio 2014. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 184)  che  "Per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita'
di cui al comma 179 del presente  articolo  i  termini  di  pagamento
delle  indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominate  di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n.  140,  iniziano  a
decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo  24,  comma  6,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  sulla  base
della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento
di fine servizio comunque denominato"; 
  -(con l'art. 1, comma 196)  che  "Per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, comma
239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal  comma
195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennita' di
fine  servizio  comunque  denominate  di  cui  all'articolo   3   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  iniziano  a  decorrere  al
compimento  dell'eta'  di  cui  all'articolo   24,   comma   6,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"; 
  -(con l'art. 1, comma 201)  che  "Per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  presente
articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato"; 
  -(con  l'art.  1,  comma  250)  che  "Per  i  lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 2, e all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  per  il  personale  degli
enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di  cui  ai
primi due periodi del presente comma, le indennita' di fine  servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto  avrebbe
maturato il diritto  alla  corresponsione  delle  stesse  secondo  le
disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  sulla  base  della  disciplina   vigente   in   materia   di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
151) che "Per i lavoratori di cui agli articoli 1,  comma  2,  e  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  per
il personale  degli  enti  pubblici  di  ricerca,  che  soddisfano  i
requisiti di cui ai commi 147 e 148, le indennita' di  fine  servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto  avrebbe
maturato il diritto  alla  corresponsione  delle  stesse  secondo  le
disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  sulla  base  della  disciplina   vigente   in   materia   di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato".