DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-9-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                 Interventi a salvaguardia dell'euro 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assicurare la partecipazione della Repubblica  Italiana  al  capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri  dell'area  euro,  in  conformita'  con  le  Conclusioni   del
Consiglio dell'Unione europea  del  9-10  maggio  2010,  al  fine  di
assicurare la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria  dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di  20  milioni  di
euro per  l'anno  2010.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dal presente provvedimento. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa'  di
cui al comma 1 emesse  ((o  contratte))  al  fine  di  costituire  la
provvista finanziaria per  concedere  prestiti  ((o  altre  forme  di
assistenza  finanziaria))  agli  Stati  membri  dell'area   euro   in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea  del
9-10 maggio 2010 ((,con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area
euro del 7 giugno 2010,)) e le  conseguenti  decisioni  che  verranno
assunte  all'unanimita'  degli  Stati  membri  dell'area  euro.  Agli
eventuali  oneri  si  provvede  con  le  medesime  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n.  67.  La
predetta garanzia dello Stato sara' elencata, unitamente  alle  altre
per le quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva  di
cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito
allegato dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della
medesima legge.