DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti
                            territoriali 
 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2012; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; (3) 
    c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per  500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2; 
    d) i comuni per 1.500 milioni di euro per  l'anno  2011  e  2.500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2. (10) 
  2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' abrogato e  al  comma  296,  secondo  periodo,  dello  stesso
articolo 1  sono  soppresse  le  parole:  "e  quello  individuato,  a
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a
qualunque titolo spettanti alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono
ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno  2011  e  a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, secondo principi che tengano conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   nonche'
dell'adozione di misure  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi  invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni,  ripartendo  la  riduzione
dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In  sede  di
attuazione dell'articolo 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal primo, secondo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma.  I
trasferimenti erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dall'anno
2012. I trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di
1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Ministro dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo  un   criterio   proporzionale.   In   sede   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto,
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. 
  3. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto
del Ministro  dell'interno,a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al
termine stabilito per la trasmissione della  certificazione  relativa
al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da  operare
per ogni singolo ente locale. In  caso  di  mancata  trasmissione  da
parte  dell'ente  locale  della  predetta  certificazione,  entro  il
termine perentorio stabilito  dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con
l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in
tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui
trasferimenti degli anni successivi. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e
successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale
entro 60 giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione  relativa  al  rispetto  del  patto   di   stabilita',
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di cassa o di competenza . In caso di mancato versamento si  procede,
nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento  a  valere
sulle giacenze  depositate  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito  dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione  da  parte
dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a  quando  la  certificazione  non
viene acquisita. (3) (4) 
  5. Le disposizioni  recate  dai  commi  3  e  4  modificano  quanto
stabilito  in  materia  di   riduzione   di   trasferimenti   statali
dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 
  6. In funzione della riforma del  Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  sentita  la
Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in
deficit eccessivo di bilancio. 
  7. L'art.1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: 
  "557. Ai fini" del concorso delle autonomie regionali e  locali  al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti  al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione  delle  spese  di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai
rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti
ambiti prioritari di intervento: 
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
    b)    razionalizzazione    e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organici; 
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della  contrattazione
integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni
dettate per le amministrazioni statali. 
  557-bis. Ai fini dell'applicazione  del  comma  557,  costituiscono
spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i  rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione  di
lavoro,  per  il  personale  di  cui  all'articolo  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti  i  soggetti  a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del  rapporto  di  pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente. 
  557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si  applica  il
divieto di cui all'art. 76, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133." 
  8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133 sono abrogati. 
  9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.133
e' sostituito dal seguente: 
  "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza  delle  spese  di
personale e'  pari  o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".  La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
  10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo. 
  11. Le province e i comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in
conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a
condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2009. 
  12. Per l'anno 2010 non si applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26
dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un  contributo  per  un
importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della
popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I
suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  13-bis. Per l'attuazione del piano  di  rientro  dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo  78  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
marzo 2010, n.  42,  il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  5
dicembre 2008, sotto qualsiasi forma  tecnica,  per  i  finanziamenti
occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica  l'articolo
4, commi 177 e 177-bis, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350.  Il
Commissario  straordinario  del  Governo   procede   all'accertamento
definitivo del debito e ne da' immediata comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  congiuntamente  alle  modalita'  di
attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del  presente
comma. Fermi restando la titolarita' del debito in capo all'emittente
e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione  commissariale,
il Commissario straordinario del  Governo  e'  altresi'  autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente in materia  di  operazioni  di
ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico  a
scadenza, a  rinegoziare  i  prestiti  della  specie  anche  al  fine
dell'eventuale   eliminazione   del   vincolo   di    accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia' effettuati. 
  13-ter. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  253  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della  gestione  commissariale,  ivi  inclusi  il  compenso  per   il
Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui  al  comma
14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base
annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito,  in  misura  non
superiore    al    costo    complessivo    annuo    del     personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato  della  gestione  di
analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per  il  Commissario
straordinario. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015,  N.  208.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28  DICEMBRE  2015,  N.  208.  Le  risorse
destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono  ridotte  in
misura pari all'importo del trattamento  retributivo  corrisposto  al
Commissario straordinario.  La  gestione  commissariale  ha  comunque
termine, allorche'  risultino  esaurite  le  attivita'  di  carattere
gestionale di natura straordinaria e residui  un'attivita'  meramente
esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli  uffici  di  Roma
Capitale. 
  13-quater.  Il  Commissario  straordinario  invia  annualmente  una
relazione al Parlamento e al  Ministero  dell'interno  contenente  la
rendicontazione delle attivita'  svolte  all'interno  della  gestione
commissariale e l'illustrazione dei criteri che  hanno  informato  le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare. 
  14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai  sensi
dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario
del Comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino
all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo
di bilancio del Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  con  una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme
occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, fino al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: 
    a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di  imbarco  dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
    b) di un incremento  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. (45) 
  14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei  comuni  per  i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo. Al relativo  onere  si  provvede  sulle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. 
  14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo a ciascun  esercizio  finanziario  del
triennio 2010-2012 gli  investimenti  in  conto  capitale  deliberati
entro il 31  dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 15 settembre, si provvede  alla  ripartizione  del  predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della  popolazione  e
della spesa per investimenti sostenuta da  ciascun  ente  locale.  E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno  2010,
quale contributo ai comuni di cui  al  presente  comma  in  stato  di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati
dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto
del  Presidente   della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  254  e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. La ripartizione del contributo e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  settembre  2010,  in
misura proporzionale agli stessi debiti. 
  14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14,  lettera
a),   e'   istituita   dal   Commissario   preposto   alla   gestione
commissariale,  previa  delibera  della  giunta  comunale  di   Roma.
L'incremento dell'addizionale comunale di cui al  comma  14,  lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla  giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente  al  31  dicembre  2011,
intenda  ridurre   l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
compensative  la  cui  equivalenza  finanziaria  e'  verificata   dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate  derivanti  dalle
addizionali  di  cui  ai  periodi  precedenti,  ovvero  dalle  misure
compensative di riduzione delle stesse eventualmente  previste,  sono
versate all'entrata del bilancio del comune di  Roma.  Il  comune  di
Roma, entro il 31  dicembre  dell'anno  di  riferimento,  provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200  milioni
di euro annui. A  tale  fine,  lo  stesso  Comune  rilascia  apposita
delegazione di pagamento, di cui all'articolo  206  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  ((14-quinquies. In parziale deroga  a  quanto  previsto  dal  comma
14-quater, per l'anno 2023 il  comune  di  Roma  provvede  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre  2023,  la
somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune
di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  ai
sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di
riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il
comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento,  ai  sensi
dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)). 
  15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10. E'  istituito  un
apposito fondo con una dotazione di  200  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del
piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari o
di dissesto aventi ad  oggetto  le  predette  risorse  e'  consentita
esclusivamente  per  le   obbligazioni   imputabili   alla   gestione
commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto  legge  n.
112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. ((126)) 
  15-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde
direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui  fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. 
  15-ter.  Il  Commissario  straordinario  trasmette  annualmente  al
Governo la rendicontazione della gestione del piano. 
  16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste  dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, il comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le  modalita'  e
l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con  gli
obiettivi fissati per gli  enti  territoriali.  In  caso  di  mancato
accordo si applicano le disposizioni che  disciplinano  il  patto  di
stabilita' interno per gli enti locali.  Per  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune  di  Roma
puo' adottare le seguenti apposite misure: 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo  80
del testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo
18 agosto 2000, n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per  il
funzionamento dei propri organi, compresi  i  rimborsi  dei  permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori; 
    e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di  coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della citta',  da  applicare
secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
    f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento
del maggior valore immobiliare conseguibile, a  fronte  di  rilevanti
valorizzazioni  immobiliari  generate  dallo  strumento   urbanistico
generale, in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla  disciplina
previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,  di  tutela
ambientale,  edilizia  e  sociale.  Detto  contributo   deve   essere
destinato alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
generale ricadenti nell'ambito  di  intervento  cui  accede,  e  puo'
essere in parte volto  anche  a  finanziare  la  spesa  corrente,  da
destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere  di  interesse
generale,  nonche'  alle  attivita'  urbanistiche  e   servizio   del
territorio.  Sono  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  gli   impegni   di
corresponsione di contributo straordinario gia' assunti  dal  privato
operatore in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; 
    f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62,  comma
2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  in
modo tale che il limite del 25 per cento ivi  indicato  possa  essere
elevato sino al 50 per cento; 
    g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle  abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
    h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per  le
spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi
derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
  17. Il Commissario straordinario del Governo puo'  estinguere,  nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso
Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad
avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 -
2013, con la quale viene dato espressamente atto  dell'adeguatezza  e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il  reperimento
delle    risorse     finalizzate     a     garantire     l'equilibrio
economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche'
subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull'adeguatezza  ed
effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell'organo  di
revisione, nell'ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  239  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  18. I commi  dal  14  al  17  costituiscono  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto  legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter,  commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che
abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 
  20. Gli atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione
di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza
indugio dallo stesso organo. PERIODO SOPPRESSO  DALLA  L.  30  LUGLIO
2010, N. 122. 
  21. I conferimenti di incarichi dirigenziali  a  personale  esterno
all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,
deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di  commissario  ad
acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano e'
sottoposto  all'approvazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o  piu'
commissari ad acta di qualificate e  comprovate  professionalita'  ed
esperienza per l'adozione e  l'attuazione  degli  atti  indicati  nel
piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania puo'
includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche
mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota  regionale
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. (4) 
  23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La
verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in  via  generale
per le regioni  che  non  abbiamo  violato  il  patto  di  stabilita'
interno, nei limiti stabiliti dal  piano  possono  essere  attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato  o  di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con
gli organi politici delle regioni; nelle more  dell'approvazione  del
piano possono essere conferiti gli incarichi  di  responsabile  degli
uffici di diretta collaborazione del  presidente,  e  possono  essere
stipulati non piu' di otto rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato
nell'ambito dei predetti uffici. 
  24-bis. I limiti previsti  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  28,
possono essere superati limitatamente in ragione  della  proroga  dei
rapporti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a
statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle
predette regioni,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Restano fermi, in  ogni  caso,  i  vincoli  e  gli
obiettivi previsti  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti   ai   sensi   della    normativa    vigente,    attingono
prioritariamente ai  lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva
motivata indicazione concernente gli specifici profili  professionali
richiesti. 
  24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma  9  non  si
applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. 
  25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
  26.  L'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   dei   Comuni   e'
obbligatorio per l'ente titolare. 
  27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi   dell'articolo   118   della   Costituzione,   sono   funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera p), della Costituzione: 
    a)   organizzazione   generale   dell'amministrazione,   gestione
finanziaria e contabile e controllo; 
    b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale; 
    c) catasto, ad eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato
dalla normativa vigente; 
    d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale; 
    e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
    f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei
relativi tributi; 
    g) progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi
sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della
Costituzione; 
    h)  edilizia  scolastica  per  la  parte  non   attribuita   alla
competenza delle province,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi
scolastici; 
    i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
    l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi
elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. 
    l-bis) i servizi in materia statistica. 
  28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero  fino  a
3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono  appartenuti  a  comunita'
montane, esclusi i comuni il cui  territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di  Campione  d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante  unione  di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di  cui  al
comma 27, ad esclusione della lettera  l).  Se  l'esercizio  di  tali
funzioni  e'  legato  alle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione, i comuni  le  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica. (88) 
  28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica  l'articolo  32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni. 
  29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le  funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa. 
  30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi  terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione  con  i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie  locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per  area  geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa. 
  31. Il limite demografico minimo delle unioni e  delle  convenzioni
di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero  in
3.000  abitanti  se  i  comuni  appartengono  o  sono  appartenuti  a
comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni  devono
essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il  limite  non  si  applica
alle unioni di comuni gia' costituite. 
  31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni. 
  31-ter.  I  comuni  interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo: 
    a) entro il 1° gennaio 2013 con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
    b) entro il 30 settembre 2014,  con  riguardo  ad  ulteriori  tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; 
    b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle  restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27. (53) (60)  (66)  (78)  (81)
(83a) (100) (116) (118) 
  31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al  comma  31-ter,
il prefetto assegna agli  enti  inadempienti  un  termine  perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto  termine,  trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai  commi
28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali  sono
considerate in maniera cumulata fra gli  enti  coinvolti,  garantendo
forme di compensazione fra  gli  stessi,  fermi  restando  i  vincoli
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  l'invarianza  della  spesa
complessivamente considerata. 
  32. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (45a) 
  33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
  33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,  anche  per
frazione di anno, l'organo  consiliare  era  stato  commissariato  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini  del  patto  di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di  cui  al  comma  3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento
le  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  precedente  a
quello  di  assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno."; 
    b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "7-sexies. Nel saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai  commi
704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ne'
le  relative  spese  in  conto   capitale   sostenute   dai   comuni.
L'esclusione delle spese opera anche  se  effettuate  in  piu'  anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse". 
  33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza  pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede: 
    a) quanto a 14,5 milioni di euro  per  l'anno  2010,  di  cui  10
milioni di euro per il  comma  33-bis,  lettere  a)  e  b),  mediante
riduzione della percentuale di cui al comma 11 da  0,78  a  0,75  per
cento, relativamente  al  fabbisogno  e  all'indebitamento  netto,  e
quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi  al  penultimo  e  ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a)  e
b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5  milioni
di euro per il comma 14-ter per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
mediante corrispondente rideterminazione degli  obiettivi  finanziari
previsti ai sensi del comma 1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
conseguentemente  adeguati  con  la  deliberazione  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  prevista  ai  sensi  del  comma  2,
ottavo periodo, e  recepiti  con  il  decreto  annuale  del  Ministro
dell'interno ivi previsto. 
  33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009,  previsto  dall'articolo
2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
per la trasmissione al Ministero  dell'interno  delle  dichiarazioni,
gia' presentate, attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo  catastale  D  per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'  differito  al  30  ottobre
2010. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
131) che "La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano,  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,   lettera   b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  determinata,  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo  le  modalita'  indicate  nella
tabella 1 allegata alla presente legge". 
  Ha disposto, inoltre, (con l'art. 1, comma 148)  che  "A  decorrere
dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4  dell'articolo  14  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio 2007-2009." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
34) che "I piani di stabilizzazione finanziaria di  cui  all'articolo
14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   sono
completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti  indicati
nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando  il
termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26". 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificata dal citato D.L.  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  26
febbraio 2011, n. 10, ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  148-bis,
lettera c) che "Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste,  ivi
compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, hanno  effetto  decorso  il  termine  perentorio
previsto per l'invio della certificazione". 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
117) che al comma 32 del presente articolo "dopo il  secondo  periodo
e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al  secondo  periodo
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel
caso in cui le societa' gia' costituite abbiano avuto il bilancio  in
utile negli ultimi tre esercizi»." 
  Successivamente il D.L. 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito  con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,  n.  10,  ha  disposto  (con
l'art. 2, comma 43) la sostituzione del suddetto  comma  117  con  il
seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al  comma  32  del
medesimo articolo 14, le parole: 'Entro il  31  dicembre  2011'  sono
sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre  2013'  e,  dopo  il
secondo periodo, e' inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui  al
secondo periodo non si applicano ai comuni  con  popolazione  fino  a
30.000 abitanti nel caso in  cui  le  societa'  gia'  costituite:  a)
abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli  ultimi  tre
esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti  esercizi,  riduzioni
di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito,
nei precedenti esercizi, perdite di  bilancio  in  conseguenza  delle
quali il comune  sia  stato  gravato  dell'obbligo  di  procedere  al
ripiano delle perdite medesime'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  20,  comma  4)  che
"Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita'  interno
fondato, nel rispetto dei principi del  federalismo  fiscale  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,  n.
42, sui saldi, sulla virtuosita' degli  enti  e  sulla  riferibilita'
delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
11)  che  "I  termini  indicati  dal  comma  31,  lettere  a)  e  b),
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  sue
successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali,  alle
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con  l'art.  13,  comma
17)  che  "L'addizionale  Commissariale  per  Roma  Capitale  di  cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
6-bis) che "I termini di  cui  all'articolo  14,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  sono
prorogati al 31 dicembre 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che  "I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2016". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 5, comma 6)
che  "I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2017". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1120, lettera a)) che, nelle materie  di  interesse  delle  strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  i  termini  di  cui  al
comma  31-ter  del  presente  articolo,  in   materia   di   funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 25  luglio
2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018,
n. 108, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.  1,  comma  1120,
lettera a)) che, nelle materie di  interesse  delle  strutture  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, i  termini  di  cui  al  comma
31-ter del presente articolo, in materia di funzioni fondamentali dei
comuni, sono prorogati al 30 giugno 2019. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (83a) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 1120,  lettera
a)) che "Nelle materie di interesse delle strutture della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono disposte  le  seguenti  proroghe  di
termini: 
  a)  i  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in  materia  di   funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2019". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 4 marzo 2019, n.
33 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica),  convertito,  con  modificazioni,  in
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma  1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,  in  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la  possibilita',
in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al  fine  di
ottenere  l'esonero  dall'obbligo,  che  a  causa  della  particolare
collocazione  geografica  e  dei  caratteri   demografici   e   socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in  termini
di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei  beni  pubblici  alle
popolazioni di riferimento". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  18-bis,
comma 1) che "Nelle more dell'attuazione della sentenza  della  Corte
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del  processo
di definizione di un nuovo modello di esercizio  in  forma  associata
delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo
14,  comma  31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni,  sono  differiti  al  31
dicembre 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 31 dicembre
2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 1) che "Nelle more
dell'attuazione della sentenza della  Corte  costituzionale  4  marzo
2019, n. 33, e della conclusione del processo di  definizione  di  un
nuovo  modello  di  esercizio  in  forma  associata  delle   funzioni
fondamentali dei comuni, i termini  di  cui  all'articolo  14,  comma
31-ter, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di
funzioni fondamentali dei  comuni,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2021". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (118) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022,
n. 15, ha disposto (con l'art.  18-bis,  comma  1)  che  "Nelle  more
dell'attuazione della sentenza della  Corte  costituzionale  4  marzo
2019, n. 33, e della conclusione del processo di  definizione  di  un
nuovo  modello  di  esercizio  in  forma  associata  delle   funzioni
fondamentali dei comuni, i termini  di  cui  all'articolo  14,  comma
31-ter, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di
funzioni fondamentali dei  comuni,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2023". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
486) che "In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal
comma 485, la dotazione del fondo di cui al  comma  15  del  medesimo
articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno  2023,
in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e  in  240
milioni di euro per l'anno 2026".