DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110 
                        Incarichi a contratto 
 
  1. Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a  tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico. ((139)) 
  2. Il regolamento sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  contratti  a  tempo  determinato  per  i
dirigenti e le alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
richiesti  per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti   sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unita'. Negli altri  enti,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  solo  in  assenza  di   professionalita'
analoghe  presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a   tempo
determinato  di  dirigenti,  alte   specializzazioni   o   funzionari
dell'area direttiva, fermi restando  i  requisiti  richiesti  per  la
qualifica da ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati  in  misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita'  superiore,  o
ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20
unita'. 
  3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere  durata
superiore al mandato elettivo del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente  a  quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati  per
il  personale  degli  enti  locali,  puo'   essere   integrato,   con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita'  ad  personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e  culturale,
anche in considerazione della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale  indennita'  ad
personam sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
  4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel  caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga  a  trovarsi  nelle
situazioni strutturalmente deficitarie. ((139)) 
  5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo  108,
i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio. 
  6. Per obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad  alto  contenuto
di professionalita'. 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al
fine di consentire agli  enti  locali  di  fronteggiare  le  esigenze
connesse  ai  complessivi  adempimenti  riferiti  al   PNRR   e,   in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure  di  gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione  delle  risorse
del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31  dicembre  2026,  la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,  secondo  periodo,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  elevata  al  50  per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati  dell'attuazione  di
interventi finanziati, in tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  del
PNRR.". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  8,  comma  2)  che  "Al  fine  di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la
realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi  cofinanziati
dall'Unione europea e  dei  programmi  operativi  complementari  alle
programmazioni  europee  2014-2020  e  2021-2027,  ai   rapporti   di
collaborazione instaurati ai  sensi  dell'articolo  110  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000 non si applicano,  fino  al  31  dicembre
2026, le disposizioni di cui al comma 4 del  medesimo  articolo  110.
Per le medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  e  fino  al  31
dicembre 2026,  non  si  applica  nei  confronti  degli  enti  locali
dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente
deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000."