DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 76 
 Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  3.  L'articolo  82,  comma  11,  del  testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e  successive  modificazioni  e'  sostituito  dal
seguente: "La corresponsione dei  gettoni  di  presenza  e'  comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a  consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'". 
  4. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
continuata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previo accordo tra  Governo,  regioni  e  autonomie
locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono  definiti
parametri  e  criteri  di  virtuosita',   con   correlati   obiettivi
differenziati   di   risparmio,   tenuto   conto   delle   dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza  delle  spese
di personale attualmente esistenti rispetto  alla  spesa  corrente  e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
In tale sede sono altresi' definiti: 
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno; 
    b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90  e  110
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
e considerando in via prioritaria  il  rapporto  tra  la  popolazione
dell'ente ed il numero  dei  dipendenti  in  servizio  -  volti  alla
riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni  all'ente,
con  particolare  riferimento  agli  incarichi  dirigenziali  e  alla
fissazione di  tetti  retributivi  non  superabili  in  relazione  ai
singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; 
    c) criteri e parametri - considerando quale base  di  riferimento
il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in  servizio  negli
enti  -  volti  alla  riduzione  dell'incidenza   percentuale   delle
posizioni dirigenziali in organico. 
  6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore  delle
comunita'   montane.   Alla   riduzione   si   procede   intervenendo
prioritariamente sulle comunita' che si  trovano  ad  una  altitudine
media inferiore a settecentocinquanta  metri  sopra  il  livello  del
mare. All'attuazione del presente comma si provvede con  decreto  del
Ministro dell'interno,  da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. (29) 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)). 
  8. Il personale delle  aziende  speciali  create  dalle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura non puo'  transitare,
in caso di cessazione dell'attivita'  delle  aziende  medesime,  alle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura   di
riferimento, se non previa procedura selettiva di natura  concorsuale
e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni  effettuabili
in base  alla  vigente  normativa.  Sono  disapplicate  le  eventuali
disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il  presente
articolo. 
  8-bis. Le  aziende  speciali  create  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  sono  soggette  ai  vincoli  in
materia  di  personale  previsti  dalla  vigente  normativa  per   le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a
qualsiasi  titolo  devono  essere  asseverati  e  autorizzati   dalle
rispettive camere. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio  2010  n.
27  (in  G.U.  1a  s.s.  G.U.   3/2/2010,   n.   5)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  113,
nella parte in  cui  prevede  che  "i  destinatari  della  riduzione,
prioritariamente, devono essere individuati tra le comunita'  che  si
trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri
sopra  il  livello  del  mare""  e  "l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112  del  2008  nella
parte in cui non prevede che all'attuazione  del  medesimo  comma  si
provvede con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali)"".