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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  31-7-2010
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Art. 2-quater

Disposizioni per gli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.
4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ".
5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario".
6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni";
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".
7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33-quater) che "Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010."