stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 141

Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto  il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, istitutivo
di   un   Ente   per   la   costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
dell'acquedotto pugliese;
  Visto  il  regio  decreto  16  gennaio 1921, n. 195, che approva il
regolamento  generale  per  il  funzionamento  dell'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese;
  Vista  la  legge  28  maggio  1942, n. 664, recante estensione agli
acquedotti  e  fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992, n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Visto l'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente    la    riorganizzazione    del   settore   degli   enti
acquedottistici  comportante la trasformazione dell'Ente autonomo per
l'acquedotto  pugliese in societa' per azioni, allo scopo di favorire
il   riassetto   funzionale  e  organizzativo  per  il  miglioramento
dell'efficienza gestionale;
  Visti  gli  articoli 88 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
  Vista  la  legge  18  novembre  1998,  n. 398, recante disposizioni
finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 29 dicembre 1998;
  Visto  il parere della commissione bicamerale di cui all'articolo 5
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 18 marzo
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Trasformazione in societa' per azioni

  1.   L'Ente   autonomo   per   l'acquedotto  pugliese,  di  seguito
denominato:  "ente",  e'  trasformato  in  societa' per azioni con la
denominazione di "Acquedotto pugliese S.p.a.", di seguito denominata:
"societa'".  La  trasformazione  ha  effetto  dalla  data della prima
assemblea,  nella  quale  e'  approvato  lo statuto e sono nominati i
componenti  degli  organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla
convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, si provvede con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
  2.   La  pubblicazione  del  presente  decreto  tiene  luogo  degli
adempimenti  in  materia  di  costituzione  di  societa'  per  azioni
previste dalle vigenti norme di legge.
  3. La societa' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui
l'ente era titolare.
  4. La societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia' in godimento
dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.
  5.  Nel  corso  del  primo  esercizio  del  suo mandato l'organo di
amministrazione  della societa' presenta al Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  un  piano  per  la
ristrutturazione  e  il  risanamento  della  societa',  da  approvare
sentite le regioni Puglia e Basilicata.
            Avvertenza:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  i  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
          gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
              a) (Omissis);
            b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale".
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della Costituzione prevede che l'esercizio
          della  funzione legislativa puo' essere delegato al Governo
          con  determinazione  di  principi  e  criteri  direttivi  e
          soltanto  per  tempo  limitato  ed  in relazione ad oggetti
          definiti.
            -  L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            -  Per  il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della
          legge  n.  59/1997,  si  veda in nota al titolo; l'art. 14,
          comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997 ha previsto che
          nell'attuazione  della  delega  di cui al predetto art. 11,
          comma 1, lettera b), il Governo persegua l'obiettivo di una
          complessiva   riduzione   dei  costi  amministrativi  e  si
          attenga,  oltreche'  ai  principi generali desumibili dalla
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni  e  dall'art.  3,  comma 6, della
          legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  anche,  tra l'altro, al
          criterio  della trasformazione in ente pubblico economico o
          in  societa'  di  diritto privato di enti ad alto indice di
          autonomia finanziaria.
            -  La  legge  16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed
          integrazioni  alla  legge  15 marzo 1997, n. 59, e legge 15
          maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione
          del  personale  dipendente  e  di  lavoro  a distanza nelle
          pubbliche   amministrazioni.  Disposizioni  in  materia  di
          edilizia scolastica", si riporta il testo dell'art. 1.
            "Art.  1  (Modifiche  ed integrazioni alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59).  - 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come
          modificata  dalla  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sono
          apportate  le  modificazioni e integrazioni di cui ai commi
          seguenti.
            2. All'art. 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla
          seguente:
            ''  h)  moneta,  perequazione  delle risorse finanziarie,
          sistema valutario e banche''.
            3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la
          seguente:
            ''rbis)   trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale''.
            4.  All'art.  1,  comma  4,  lettera  b), dopo la parola:
          ''statale''  sono  aggiunte  le  seguenti: ''ovvero, previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con  i  decreti legislativi di cui al comma 1; in
          mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in
          via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri;''.
            5.  All'art.  1, comma 6, le parole: ''nel rispetto delle
          esigenze  della  salute,  della  sicurezza pubblica e della
          tutela  dell'ambiente'',  sono  sostituite  dalle seguenti:
          ''nel  rispetto  dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente''.
             6. All'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
            ''2-bis. Le camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura adottano con delibera consiliare
          a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie  di propria competenza di cui al
          comma   2   del   presente   articolo  nonche'  quelli  per
          l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29
          dicembre  1993,  n.  580,  e  quelli  relativi alle materie
          disciplinate  allo statuto. Restano salve le competenze che
          in   materia  regolamentare  competono  nel  settore  delle
          attivita'  produttive  allo  Stato  e  agli  enti  pubblici
          territoriali''.
             7. All'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
            ''4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
          comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della   Repubblica  per  l'acquisizione  del  parere  delle
          commissioni  competenti  in materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  assegnazione degli stessi.
          Decorso  il  termine  senza  che il parere sia espresso, il
          Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi''.
            8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: ''di cui al comma
          3,  lettera  a),''  sono  inserite  le  seguenti:  ''e  del
          principio  di  efficienza  e  di  economicita'  di cui alla
          lettera c) del medesimo comma''.
            9.  All'art.  6,  comma 1, le parole: ''quaranta giorni''
          sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni''.
             10. All'art. 7 e' aggiunto in fine, il seguente comma:
            ''3-bis.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, sentito il
          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il
          30  settembre  1998,  un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449''.
            11.  All'art.  10,  comma  1,  sono aggiunte, in fine, le
          parole:  '',  anche  nel  caso in cui si intendano recepire
          condizioni  e  osservazioni  formulate dalla commissione di
          cui  all'art.  5  oltre  il  termine stabilito dall'art. 6,
          comma 1''.
            12.  All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio
          1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 1999''.
            13.   All'art.  11,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:
          ''nonche'  gli  enti privati, controllati'' sono sostituite
          dalle  seguenti:  ''le  istituzioni di diritto privato e le
          societa' per azioni, controllate''.
            14.  All'art.  11, comma 4, alinea, le parole: ''31 marzo
          1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 1998''.
            15.  All'art.  11,  comma  4, lettera h), dopo la parola:
          ''procedure'' e' inserita la seguente: ''facoltative''.
            16.  All'art.  11,  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il
          seguente:
            ''4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  in  materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati''.
            17.  All'art.  20,  comma  5,  dopo  la  lettera  g) sono
          aggiunte le seguenti:
            ''gbis)  soppressione  dei procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            gter)  soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
            gquater)   adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
            gquinquies)  soppressione  dei  procedimenti che derogano
          alla   normativa   procedimentale  di  carattere  generale,
          qualora  non  sussistano  piu' le ragioni che giustifichino
          una difforme disciplina settoriale''.
            18.  All'art.  20,  comma  7,  terzo  periodo, le parole:
          ''Entro  un  anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro
          due anni''.
            19.  I  riferimenti  a  provvedimenti normativi contenuti
          nell'allegato  1  previsto  dall'art.  20,  comma  8,  come
          integrato  dal  comma 20 del presente articolo, sono estesi
          ai successivi provvedimenti di modificazione.
          Conseguentemente  nei  provvedimenti  normativi  citati nel
          predetto  allegato sono soppresse le parole: ''e successive
          modificazioni''.
            20.  All'allegato  1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo
          il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
            ''112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
          lavoratori:
              legge 29 aprile 1949, n. 264;
              legge 28 febbraio 1987, n. 56;
              legge 23 luglio 1991, n. 223;
            decreto-legge  1  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
              legge 24 giugno 1997, n. 196.
            112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
          di lavoro dipendente:
            regio  decreto-legge  15  marzo  1923, n. 692, convertito
          dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
            decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
              legge 10 aprile 1991, n. 125.
            112-quater.  Procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni
          all'esportazione e all'importazione:
          regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
            regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
          marzo 1994;
            decreto  del  Ministro  per  il commercio con l'estero 30
          ottobre  1990,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 68
          alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
            112-quinquies.  Procedimento  di rilascio del certificato
          di agibilita':
            testo  unico  delle  leggi sanitarie, approvato con regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
              legge 5 novembre 1971, n. 1086;
              legge 28 febbraio 1985, n. 87, art. 42;
              legge 9 gennaio 1989, n. 13.
            112-sexies.  Procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni
          per trasporti eccezionali:
            decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e
          62;
            regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
            112-septies.   Procedimento   per   la  composizione  del
          contenzioso   in   materia  di  premi  per  l'assicurazione
          infortuni:
              decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
            112-octies.  Procedimenti relativi all'elencazione e alla
          dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
              legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 settembre
          1977, n. 783.
            112-nonies.    Procedimenti   per   il   rilascio   delle
          autorizzazioni  in  materia  di  temporanee importazioni ed
          esportazioni:
            testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
            112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
          patrimoniali dello Stato:
            testo  unico  approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639.
            112-undecies.    Procedimenti    relativi    a   sorvoli,
          rilevamenti  e  riprese  aeree e satellitari sul territorio
          nazionale e sulle acque territoriali:
              regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
              regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
            codice  della navigazione, approvato con regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
              legge 2 febbraio 1960, n. 68;
              legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 15 luglio
          1968;
              legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
              legge 25 marzo 1985, n. 106;
            decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
          404,  art.  6,  come sostituito dall'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207''.
            21.  All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: ''Entro un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente legge''
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''Entro  il 30 novembre
          1998''.
            22.  All'art.  21,  dopo  il  comma  20  e'  aggiunto  il
          seguente:
            ''20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425''".
            -  Il  testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          recante:   "Delegificazione   e   testi   unici   di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998", e' il seguente:
            "Art.   9   (Norme   finali).   -   1.  Le  attivita'  di
          semplificazione  e  di  riordino  previste  dalla  presente
          legge,  dall'art.  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.  1  della legge 16
          giugno   1998,   n.  191,  riguardano,  nelle  materie  ivi
          previste,  anche  le  norme  procedimentali e organizzative
          introdotte  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  legge,  nonche' le norme introdotte entro un anno
          dalla stessa data.
            2.  E' abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 16 giugno
          1998, n. 191.
            3.  E'  fatta salva la previsione di cui all'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352.
            4.  Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della
          legge  27  dicembre  1997, n. 449, e' inserito il seguente:
          ''Al  personale  di  cui  al presente comma sono attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli''.
          Conseguentemente  nel predetto terzo periodo sono soppresse
          le parole: ''e accessorio''.
            5.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  i
          segretari  comunali  di  cui  all'art.  18,  comma  14, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465, o all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  possono essere collocati o mantenuti in posizione
          di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  anche  dopo il trasferimento alle amministrazioni
          di  destinazione  e  con  effetto  dalla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge.  Gli  oneri  relativi  al
          trattamento   economico,  fondamentale  e  accessorio,  dei
          predetti   dipendenti   rimangono   a  carico  dell'agenzia
          autonoma  per  la gestione dell'albo dei segretari comunali
          fino  alla  data  del trasferimento alle amministrazioni di
          destinazione; successivamente sono a queste imputati.
          Analogamente   si   provvede,   con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
          pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il
          Ministero  dell'interno ai sensi dell'art. 34, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465.
            6.  I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11
          ed  al  comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio
          1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, sono abrogati.
          All'art.  16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
          parole:   "ai  capitoli  2557,  2560  e  2543  dello"  sono
          sostituite dalla seguente: "allo".
            7.  All'art.  21,  comma 15, alinea, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della
          legge  16  giugno  1998,  n.  191,  le parole ''entro il 30
          novembre  1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il
          30 giugno 1999''. All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  le  parole  ''entro  i  successivi  novanta
          giorni'',  sono  sostituite  dalle  seguenti: ''entro il 31
          marzo 1999''".
            -   Il  regio  decreto-legge  19  marzo  1919,  n.  2060,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 settembre
          1920,  n.  1365,  istituisce,  con  sede  in  Bari, un Ente
          autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed esercizio
          dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento.
            -  Il  regio  decreto 16 gennaio 1921, n. 195, approva il
          regolamento   generale   per   il  funzionamento  dell'Ente
          autonomo per l'acquedotto pugliese.
            -  La legge 28 maggio 1942, n. 664, concerne l'estensione
          agli  acquedotti  e  fognature  della  Lucania  dei compiti
          assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
            -  Il  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, reca:
          "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica".
            -  Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992, n. 488), e' il seguente:
            "Art.  10 (Gestione delle acque). - 1. Per gli interventi
          riguardanti  opere  infrastrutturali  idriche di adduzione,
          distribuzione,  depurazione e di fognature gia' in gestione
          diretta  da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai
          sensi  dell'art.  5  della  legge 1 marzo 1986, n. 64, e le
          opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali
          risultino  stipulate  dalla  soppressa  Agenzia le relative
          convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento
          delle  opere  stesse,  nonche'  per  la realizzazione delle
          altre   opere   che   dovessero  ritenersi  necessarie,  il
          commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e'
          autorizzato  a  costituire  una  societa' per azioni cui e'
          affidata   in  regime  di  concessione  la  gestione  degli
          impianti   idrici,   dandone   preventiva  informazione  al
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, che
          ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
            2.  Alla  societa'  per  azioni  di  cui  al  comma  1 si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5
          dell'art.  15  e  dell'art.  19 del decreto-legge 11 luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta societa' sono
          attribuite  al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro
          esercita  i  diritti  dell'azionista  previa  intesa con il
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica e
          del Ministro dei lavori pubblici.
            3.  Il  commissario liquidatore di cui all'art. 19, comma
          1,  provvede  al  versamento  delle  somme  necessarie alla
          costituzione  del capitale sociale della predetta societa',
          nel  complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle
          disponibilita'  di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni
          di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
            4.  Al  capitale  sociale della predetta societa' possono
          partecipare,  nei  limiti stabiliti dall'azionista, imprese
          ed   altri  soggetti  economici,  nonche'  enti  locali  ed
          acquedottistici.
            5.   Il   Ministero  dei  lavori  pubblici  procede  alla
          ricognizione  delle opere gia' in gestione diretta da parte
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
          della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  nonche' delle opere
          comprese nei piani annuali di attuazione.
          Lo   stesso   Ministero,   di  concerto  con  il  Ministero
          dell'ambiente,  adempie  alle  funzioni, di cui all'art. 3,
          comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di
          programmazione  e di coordinamento, nonche' a promuovere il
          completamento  delle  opere infrastrutturali sottoponendo i
          programmi   di  utilizzazione  dei  finanziamenti  ordinari
          pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.
            6.  Al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste sono
          trasferite  le  competenze  in  materia di acque irrigue ed
          invasi  strettamente  finalizzati  all'agricoltura,  per il
          successivo  affidamento  della  gestione e manutenzione dei
          relativi impianti ai consorzi di bonifica".
            -  La  legge  8  giugno  1990, n. 142, reca: "Ordinamento
          delle autonomie locali".
            -  Il  titolo  della  legge  5  gennaio  1994, n. 36, e':
          "Disposizioni in materia di risorse".
            - Il testo dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre
          1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "83.  Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare
          aggravi  per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici,
          di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36, nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con
          legge  statale  o  regionale, sono trasformati, con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti le
          amministrazioni  e  gli  enti  competenti,  in societa' per
          azioni,  per  le  finalita'  di cui all'art. 10 del decreto
          legislativo   3   aprile   1993,   n.   96,   e  successive
          modificazioni".
            -  Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
            "Art.  88  (Compiti  di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
               a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
            b)   alla   programmazione   ed  al  finanziamento  degli
          interventi di difesa del suolo;
            c)  alla  determinazione di criteri, metodi e standard di
          raccolta   elaborazione  e  consultazione  dei  dati,  alla
          definizione    di   modalita'   di   coordinamento   e   di
          collaborazione   tra   i  soggetti  pubblici  operanti  nel
          settore,  nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
          e  studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle
          condizioni  generali  di  rischio;  alla  valutazione degli
          effetti   conseguenti   alla   esecuzione  dei  piani,  dei
          programmi  e  dei  progetti su scala nazionale di opere nel
          settore della difesa del suolo;
            d) alle direttive generali e di settore per il censimento
          ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina
          dell'economia  idrica  e  per  la  protezione  delle  acque
          dall'inquinamento;
            e)  alla  formazione  del bilancio idrico nazionale sulla
          scorta di quelli di bacino;
            f)  alle metodologie generali per la programmazione della
          razionale  utilizzazione delle risorse idriche e alle linee
          di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
            g)   alle   direttive  e  ai  parametri  tecnici  per  la
          individuazione  delle  aree  a  rischio di crisi idrica con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
            h)  ai  criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico
          integrato  come  definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36;
            i)  alla  definizione  dei livelli minimi dei servizi che
          devono  essere  garantiti  in  ciascun  ambito territoriale
          ottimale  di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36,  nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
          gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
          di accumulo per usi diversi da quello potabile;
            l)   alla   definizione  di  meccanismi  ed  istituti  di
          conguaglio  a  livello  di  bacino ai fini del riequilibrio
          tariffario;
            m)  ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
          trasferimenti  di  acqua  per  il  consumo umano laddove il
          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di
          acqua  tra  regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini idrografici;
            n)  ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio
          1994,  n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative
          per  la  realizzazione  delle  opere  e degli interventi di
          trasferimento di acqua;
            o)  ai  criteri  ed  indirizzi per la disciplina generale
          dell'utilizzazione    delle   acque   destinate   a   scopi
          idroelettrici  ai  sensi  e  nei  limiti di cui all'art. 30
          della  legge  5  gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 29, comma 3;
            p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche
          volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel
          rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo
          i  principi  stabiliti  dall'art.  1  della legge 5 gennaio
          1994, n. 36;
            q)  alla  definizione  ed all'aggiornamento dei criteri e
          metodi  per  il conseguimento del risparmio idrico previsto
          dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
            r)  alla definizione del metodo normalizzato per definire
          le   componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa  di
          riferimento del servizio idrico;
            s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli
          articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
            t)   all'individuazione   e   delimitazione   dei  bacini
          idrografici nazionali e interregionali;
            u)  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di
          mancata  istituzione da parte delle regioni delle autorita'
          di  bacino  di  rilievo  interregionale di cui all'art. 15,
          comma  4,  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
          poteri  sostitutivi  di  cui agli articoli 18, comma 2, 19,
          comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
            v)  all'emanazione  della normativa tecnica relativa alla
          progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di
          opere  di  carattere  assimilabile  di  qualsiasi altezza e
          capacita' di invaso;
            z)  alla  determinazione  di  criteri,  metodi e standard
          volti   a   garantire   omogeneita'   delle  condizioni  di
          salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
            aa)  agli  indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
          delle coste;
            bb)   alla   vigilanza   sull'Ente   autonomo  acquedotto
          pugliese.
            2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita
          la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di
          cui  alle  lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita
          la Conferenza Statoregioni".
            "Art.  89  (Funzioni  conferite  alle regioni e agli enti
          locali).  -  1.  Sono  conferite  alle  regioni e agli enti
          locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59, tutte le funzioni non espressamente indicate
          nell'art.  88  e tra queste in particolare, sono trasferite
          le funzioni relative:
            a)  alla  progettazione,  realizzazione  e gestione delle
          opere idrauliche di qualsiasi natura;
            b)  alle  dighe non comprese tra quelle indicate all'art.
          91, comma 1;
            c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento
          di  cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al regio
          decreto   9   dicembre   1937,   n.   2669,   ivi  comprese
          l'imposizione  di  limitazioni  e divieti all'esecuzione di
          qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
            d)  alle  concessioni  di estrazione di materiale litoide
          dai corsi d'acqua;
            e)  alle  concessioni  di  spiagge  lacuali,  superfici e
          pertinenze dei laghi;
            f)  alle  concessioni  di pertinenze idrauliche e di aree
          fluviali  anche  ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio
          1994, n. 37;
            g)  alla  polizia  delle  acque,  anche con riguardo alla
          applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
          dicembre 1933, n. 1775;
            h)   alla   programmazione,   pianificazione  e  gestione
          integrata  degli  interventi  di difesa delle coste e degli
          abitati costieri;
            i)  alla  gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
          le  funzioni  amministrative  relative  alle derivazioni di
          acqua  pubblica,  alla  ricerca, estrazione e utilizzazione
          delle  acque  sotterranee,  alla  tutela del sistema idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione  e  all'introito  dei  relativi proventi, fatto
          salvo  quanto  disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
          decreto legislativo;
            l)  alla  nomina  di  regolatori  per  il  riparto  delle
          disponibilita'  idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
          luogo  delle  disponibilita'  idriche  di  un corso d'acqua
          sulla  base  dei  singoli  diritti  e  concessioni ai sensi
          dell'art.  43, comma 3, del testo unico approvato con regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
          Qualora  il  corso  d'acqua  riguardi il territorio di piu'
          regioni  la  nomina  dovra'  avvenire  di intesa tra queste
          ultime.
            2.  Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di
          bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  le  concessioni  di  cui  al  comma 1, lettera i), del
          presente   articolo   che  interessino  piu'  regioni  sono
          rilasciate  d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
          mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
          di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge
          n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
            3.  Fino  alla  adozione di apposito accordo di programma
          per  la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui
          al   comma  1,  lettera  i),  del  presente  articolo  sono
          esercitate   dallo   Stato,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate,  nei  casi  in  cui  il fabbisogno comporti il
          trasferimento   di   acqua   tra  regioni  diverse  e  cio'
          travalichi   i   comprensori   di  riferimento  dei  bacini
          idrografici.
            4.  Le  funzioni  conferite con il presente articolo sono
          esercitate  in  modo da garantire l'unitaria considerazione
          delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
            5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di
          interessare  il  territorio  di piu' regioni, lo Stato e le
          regioni  interessate  stipulano  accordi di programma con i
          quali   sono   definite  le  appropriate  modalita',  anche
          organizzative, di gestione".
            -  La legge 18 novembre 1996, n. 398, reca: "Disposizioni
          finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese
          - EAAP".
            -  L'art.  5  della citata legge n. 59/1997, ha istituito
          una  commissione parlamentare, composta da venti senatori e
          venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
          Senato  della  Repubblica  e  della Camera dei deputati, su
          designazione  dei  gruppi parlamentari, avente, fra l'altro
          il  compito  di  esprimere  i  pareri  previsti dalla legge
          stessa.