DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 9-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                        Gestione delle acque 
  1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di
adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia' in gestione
diretta da parte della cessata Cassa  per  il  Mezzogiorno  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e  opere  comprese  nei
piani annuali di attuazione per le quali  risultino  stipulate  dalla
soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori  e
per il completamento delle opere stesse, nonche' per la realizzazione
delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il  commissario
liquidatore,  nominato  ai  sensi  dell'art.  19,  e'  autorizzato  a
costituire ((una societa' per azioni cui e'  affidata  in  regime  di
concessione la gestione degli impianti idrici,)), dandone  preventiva
informazione  al  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 
  ((2. Alla societa' per azioni di cui al comma  1  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5   dell'articolo   15   e
dell'articolo  19  del  decreto-legge  11  luglio   1992,   n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.  Le
azioni della predetta  societa'  sono  attribuite  al  Ministero  del
tesoro. Il Ministro del  tesoro  esercita  i  diritti  dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del Ministro dei lavori pubblici.)) 
  (( 3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19,  comma  1,
provvede al versamento delle somme necessarie alla  costituzione  del
capitale sociale della predetta societa', nel complessivo  limite  di
lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  disponibilita'  di   tesoreria
derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui  alla  legge  1  marzo
1986, n. 64.)) 
  ((4.  Al  capitale  sociale   della   predetta   societa'   possono
partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista,  imprese  ed  altri
soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici.)) 
  5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle
opere gia' in gestione diretta da parte della cessata  Cassa  per  il
Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1  marzo  1986,  n.  64,
nonche' delle opere comprese nei  piani  annuali  di  attuazione.  Lo
stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie
alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),  della  citata
legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento,  nonche'
a  promuovere   il   completamento   delle   opere   infrastrutturali
sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti  ordinari
pluriennali di settore all'approvazione del CIPE. 
  6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le
competenze  in  materia  di  acque  irrigue  ed  invasi  strettamente
finalizzati all'agricoltura,  per  il  successivo  affidamento  della
gestione  e  manutenzione  dei  relativi  impianti  ai  consorzi   di
bonifica.