DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
  1. Tutte le operazioni connesse con la  trasformazione  di  cui  al
presente capo sono esenti da imposte e tasse. ((6)) 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 4, comma  4)  che  il
presente articolo si interpreta nel senso che sono esenti da  imposte
dirette e indirette e da tasse le  operazioni  di  trasformazione  di
enti pubblici in societa' per azioni  e  quelle  con  esse  connesse,
incluse le operazioni di determinazione, sia in via  provvisoria  sia
in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti  e  non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i  maggiori  valori
iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni,
dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti  maggiori  valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.