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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 13-1-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il risanamento della finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la  concessione  di  mutui  da
parte della Cassa depositi e  prestiti  e  degli  altri  istituti  di
credito a favore delle regioni, delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, delle province,  dei  comuni,  delle  comunita'  montane,
delle aziende degli enti locali e loro consorzi con  onere  totale  o
parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei  mutui
destinati  agli  interventi  nel  settore   della   giustizia,   agli
interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna  di  cui
alla  legge  5  febbraio  1992,   n.   139,   agli   interventi   per
l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e
c),  del  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  65,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai  programmi  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno di  cui  alla  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  agli
interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la
lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei  disavanzi  di  esercizio
nei settori della sanita'  e  del  trasporto  locale.  I  mutui  gia'
concessi continuano ad essere regolati  dalle  disposizioni  in  base
alle quali sono stati assunti. ((4)) 
  2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali
e ai comuni ai sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  20  maggio
1992, n. 289, sono ridotti  del  5  per  cento;  la  riduzione  viene
operata per intero all'atto della corresponsione  della  quarta  rata
dei contributi stessi. I predetti enti  provvedono  ad  assestare  il
bilancio con apposita deliberazione entro il 30  settembre  1992.  La
riduzione  non  viene  operata  nei  confronti  degli   enti   locali
dissestati. 
  3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge  31  dicembre  1991,  n.
415, le parole ".. e' ridotta all'11,678 per cento." sono  sostituite
dalle parole ".. e' ridotta al 10,50 per cento." e al comma  3  dello
stesso articolo le parole ".. e' stabilito in lire  6.957  miliardi."
sono sostituite con le parole ".. e' stabilito in lire 6.632 miliardi
..". 
  4. Le misure previste dall'articolo 4,  comma  5,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412,  si  applicano,  per  l'anno  1992,  anche  in
assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma
1 dello stesso articolo. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 1992, n. 489 ha disposto (con l'art. 1, comma  6)
la proroga al 31 dicembre 1993 della disposizione di cui al  comma  1
del presente articolo.