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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1992)
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Testo in vigore dal:  14-8-1992
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Art. 5

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16>maggio 1970, n. 281,
((è ridotta al 10,5 per cento ))
.
3. Il fondo comune per l'anno 1992
((è stabilito in lire 6.632 miliardi))
ed ècomprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.
4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previstione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.
5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario e, 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.