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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 141

Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  5-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, istitutivo di un Ente per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese;
Visto il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Visto l'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riorganizzazione del settore degli enti acquedottistici comportante la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, allo scopo di favorire il riassetto funzionale e organizzativo per il miglioramento dell'efficienza gestionale;
Vista la legge 18 novembre 1998, n. 398, recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998;
Visto il parere della commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 18 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione in società per azioni
1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: "ente", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "Acquedotto pugliese S.p.a.", di seguito denominata:
"società". La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale è approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previste dalle vigenti norme di legge.
3. La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.
4. La società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.
5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della società presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa) è il seguente:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) (Omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997, si veda in nota al titolo; l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997 ha previsto che nell'attuazione della delega di cui al predetto art. 11, comma 1, lettera b), il Governo persegua l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si attenga, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche, tra l'altro, al criterio della trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria.
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", si riporta il testo dell'art. 1.
"Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'art. 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
'' h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banchè'.
3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
''rbis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionalè'.
4. All'art. 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: ''statalè' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;''.
5. All'art. 1, comma 6, le parole: ''nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambientè', sono sostituite dalle seguenti: ''nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambientè'.
6. All'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
''2-bis. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate allo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territorialì'.
7. All'art. 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti in materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativì'.
8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: ''di cui al comma 3, lettera a),'' sono inserite le seguenti: ''e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo commà'.
9. All'art. 6, comma 1, le parole: ''quaranta giornì' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giornì'.
10. All'art. 7 è aggiunto in fine, il seguente comma:
''3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449''.
11. All'art. 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: '', anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1''.
12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 1999''.
13. All'art. 11, comma 1, lettera b), le parole: ''nonché gli enti privati, controllatì' sono sostituite dalle seguenti: ''le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllatè'.
14. All'art. 11, comma 4, alinea, le parole: ''31 marzo 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 1998''.
15. All'art. 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: ''procedurè' è inserita la seguente: ''facoltativè'.
16. All'art. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti in materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanatì'.
17. All'art. 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
''gbis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
gter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
gquater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
gquinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settorialè'.
18. All'art. 20, comma 7, terzo periodo, le parole: ''Entro un annò' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro due annì'.
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: ''e successive modificazionì'.
20. All'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
''112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 87, art. 42;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207''.
21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: ''Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leggè' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 30 novembre 1998''.
22. All'art. 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
''20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425''".
- Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", è il seguente:
"Art. 9 (Norme finali). - 1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali e organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. È abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: ''Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevolì'.
Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: ''e accessoriò'.
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale e accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati.
All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole ''entro il 30 novembre 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 1999''. All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole ''entro i successivi novanta giornì', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 1999''".
- Il regio decreto-legge 19 marzo 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, istituisce, con sede in Bari, un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento.
- Il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
- La legge 28 maggio 1942, n. 664, concerne l'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
- Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, reca: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è il seguente:
"Art. 10 (Gestione delle acque). - 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 15 e dell'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.
3. Il commissario liquidatore di cui all'art. 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.
5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione.
Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.
6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie locali".
- Il titolo della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è: "Disposizioni in materia di risorse".
- Il testo dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Statoregioni".
"Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione".
- La legge 18 novembre 1996, n. 398, reca: "Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP".
- L'art. 5 della citata legge n. 59/1997, ha istituito una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, avente, fra l'altro il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge stessa.