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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1998

Art. 34

Norme transitorie e finali
1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.
2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
Note all'art. 34:
- Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.
- Il testo dell'art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" è il seguente:
"Art. 23 (Collocamento fuori ruolo di segretari comunali). - 1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 25 del decretoleggge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'art. 52 della legge n. 142 del 1990.
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1, conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.
3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.
4. Il comma 16 dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato".
- Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia".
- Il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.